PAC ECOSCHEMA 1 – LIVELLO 1: Definita la baseline dei DDD
In data 02/08/2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ed il Ministero della Salute hanno emanato il Decreto Interministeriale n. 353015 che modifica i criteri di calcolo delle soglie dei DDD da rispettare per avere accesso ai premi PAC previsti dall’Ecoschema 1 - Livello 1 a partire dall’anno di domanda 2024.
Nello specifico sono state definite delle soglie di DDD da rispettare che vanno a sostituire la mediana regionale di riferimento.
Hanno diritto al premio gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto al valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l’anno precedente:
1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato nella tabella sotto riportata riferita alle diverse specie e orientamenti produttivi;
2) hanno valori DDD superiori al valore indicato nella tabella sotto riportata ma lo riducono del 10% rispetto all’anno 2022.
Di seguito la tabella con valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD) per specie e orientamento produttivo come riportata nel Decreto Interministeriale:
Specie |
Orientamento Produttivo |
Soglia |
Bovina | Latte | 3 |
Bovina | Linea Vacca Vitello | 0,9 |
Bovina | Carne Rossa | 5 |
Bovina | Misto | 3 |
Bovina | Carne (Altro) | 2 |
Bovina | Carne Bianca | 44 |
Suina | Ingrasso | 9 |
Suina | Ciclo Aperto | 20 |
Suina | Ciclo Chiuso | 12 |
Ovina | Latte | 0,7 |
Ovina | Misto | 0,4 |
Ovina | Carne | 0,1 |
Bufalina | Latte | 0,7 |
Bufalina | Misto | 0,7 |
Bufalina | Carne | 0,1 |
Caprina | Misto | 0,1 |
Caprina | Latte | 1 |
Caprina | Carne | 0,1 |
Premi PAC 2023 Ecoschema 1 - Definitivi
AGEA con la Circolare n. 46532 del 10/06/2024 comunica che ha ridefinito gli importi unitari erogabili da parte degli Organismi Pagatori alle aziende che hanno fatto richiesta di taluni interventi dell’eco-schema 1 per la campagna 2023.
Salvo quanto contenuto nella Circolare sopra citata, per tutti gli altri interventi rimangono confermati gli importi unitari previsti dalla Circolare AGEA n. 37255 del 10/05/2024.
Di seguito tabella riassuntiva dove nella colonna evidenziata in verde sono descritti gli importi unitari “definitivi” previsti per ciascun intervento.
Intervento |
Capi comunicati dagli Organismi pagatori |
Plafond rimodulato |
Importo unitario massimo previsto da PSP |
Importo unitario definitivo erogabile |
Eco-schema 1.1 - bovini duplice attitudine | 167.382,49 | 11.382.009,32 | 156,33 | 68,00 |
Eco-schema 1.1 - bovini da carne | 697.682,27 | 47.442.394,36 | 116,11 | 68,00 |
Eco-schema 1.1 - bovini da latte | 1.363.208,41 | 113.146.298,03 | 156,33 | 83,00 |
Eco-schema 1.1 – bufalini | 245.719,65 | 16.463.216,55 | 129,26 | 67,00 |
Eco-schema 1.1 - caprini | 72.710,26 | 6.616.633,66 | 127,37 | 91,00 |
Eco-schema 1.1 - ovini | 583.076,36 | 43.211.789,0396 | 127,37 | 74,11 |
Eco-schema 1.1 - suini | 2.401.235,13 | 40.820.997,21 | 34,70 | 17,00 |
Eco-schema 1.1 - vitelli a carne bianca | 72.747,25 | 3.928.351,50 | 90,73 | 54,00 |
Eco-schema 1.2 - bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne | 804.475,43 | 88.492.297,30 | 537,00 | 116,11 |
Eco-schema 1.2 - suini in allevamento semibrado | 15.104,41 | 824.137,5876 | 819,15 | 54,56 |
Nella sezione Normativa sono presenti le Circolari AGEA e gli allegati con gli importi unitari definitivi.
Bozze Disciplinari Tecnici - Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA)
In data 17/04/2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), il Ministero della Salute ed i componenti del Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA) hanno presentato le cinque bozze dei Disciplinari Tecnici del Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA).
Per aderire al SQNBA l’allevatore deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione il quale attraverso un’area dedicata in ClassyFarm verifica il soddisfacimento di tutti i requisiti Legislativi relativi al benessere animale, farmaco sorveglianza e biosicurezza, in assenza dei quali non sarà possibile avviare l’iter di certificazione.
L’Organismo di Certificazione verificherà presso gli allevamenti che richiederanno la certificazione il rispetto dei requisiti descritti nei cinque Disciplinari Tecnici suddivisi ognuno in quattro macroaree: benessere animale, biosicurezza, uso consapevole del farmaco veterinario e tutela dell’ambiente; dopo il superamento con esito favorevole della verifica verrà rilasciata la certificazione SQNBA.
I Disciplinari Tecnici come anticipato sono ancora in stato di bozza e una volta terminata la consultazione con il partenariato economico e sociale, le bozze dei Disciplinari Tecnici saranno trasmesse alla Conferenza Stato-Regioni per la prevista intesa e quindi adottate con Decreto del MASAF, di concerto con il Ministero della Salute
I 5 Disciplinari Tecnici sono declinati per specie animale e per metodo di allevamento come segue:
1. Bovini da latte allevati in stalla, con più di 50 capi;
2. Bovini da carne allevati in stalla, con più di 50 capi;
3. Bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo, con più di 50 capi;
4. Bovini allevati in piccoli allevamenti (fino a 50 capi), con o senza ricorso al pascolo;
5. Suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevati all’aperto.
Oltre ai testi integrali delle bozze dei Disciplinari Tecnici a cui si può accedere cliccando nei titoli sopra riportati riassumiamo nella tabella seguente i principali requisiti:
DISCIPLINARI |
BOVINI DA LATTE ALLEVATI IN STALLA, CON PIÙ DI 50 CAPI |
BOVINI DA CARNE ALLEVATI IN STALLA, CON PIÙ DI 50 CAPI |
BOVINI ALLEVATI CON RICORSO O INTEGRALMENTE AL PASCOLO*, CON PIU’ DI 50 CAPI |
BOVINI ALLEVATI IN PICCOLI ALLEVAMENTI (FINO A 50 CAPI) CON O SENZA RICORSO AL PASCOLO* |
SUINI DA INGRASSO (OLTRE 50 KG) ALLEVATI ALL’ APERTO |
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Campo di applicazione |
Allevamenti di bovini da latte a stabulazione libera senza ricorso al pascolo. | Allevamenti di bovini da carne a stabulazione libera senza ricorso al pascolo. | Allevamenti di bovini da latte e/o da carne a stabulazione libera con ricorso al pascolo o allevati integralmente al pascolo. | Allevamenti di bovini da latte e/o da carne fino a 50 capi con: – stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo; – stabulazione fissa non permanente con almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera. |
Suini a partire dai 50 Kg allevati all’aperto per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 4 mesi di vita. | |
MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA) |
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Formazione Addetti |
Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale biosicurezza e uso prudente del medicinale veterinario da ripetere ogni 3 anni. | |||||
Ispezione e controllo degli animali adulti e dei vitelli |
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. | Durante l’allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. | — | |||
Alimentazione |
Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo di base (manze-asciutta-lattazione) e composta da alimenti sani. | Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani. | — | — | — | |
Tipologia di alimentazione |
Garantita nelle 24h, se frazionata concentrati somministrati almeno in 2 volte. | — | — | — | ||
Gestione dei pavimenti e delle aree non adibite al decubito |
Pavimenti e aree discretamente puliti e gestiti in modo adeguato. | — | — | — | ||
Gestione degli ambienti di stabulazione e/o della lettiera |
Ambienti discretamente puliti con ricambio idoneo della lettiera: grigliati puliti e senza accumuli fecali. | — | — | — | ||
Locali ed attrezzature per la mungitura |
Gruppi di mungitura puliti, ammessa lieve presenza di feci su pavimenti e muri. | — | — | — | — | |
Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi |
Almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali, se a vasca 6-7 cm/capo, collocati in zone differenti. | Almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali, se a vasca 6 cm/capo. | — | — | — | |
Numero di posti disponibili in mangiatoia |
Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali | 200 kg p.v. ≥ 0,4 m/capo. Tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo. Tra 300 e 400 kg p.v. ≥ 0,6 m/capo. Tra 400 e 500 kg p.v. ≥ 0,65 m/capo. 600 kg p.v. ≥ 0,7 m/capo. Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali. |
— | — | — | |
Libertà di movimento degli animali |
Bovine da latte, in asciutta e nel peri-parto: 6 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali. Manze: 3,5 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali. |
500 Kg p.v. 2,5 m²/capo. Tra 500 e 600 kg p.v. 3,0 m²/capo. Tra 600 e 700 kg p.v. 3,5 m²/capo. Tra 700 e 800 kg p.v. 4,0 m²/capo.; 800 kg p.v. 4,5 m²/capo; Vacche nutrici e tori 6,0 m²/capo. Modalità di calcolo della superficie disponibile per il decubito: nel caso di recinti o box dalla forma simile a un quadrato oppure con fronte mangiatoia disposto sul lato più corto, vanno esclusi circa 1,5 m di profondità; nel caso di fronte mangiatoia lungo almeno 1,5 volte la profondità del recinto va escluso circa 1 m di profondità. |
Bovine adulte: 6 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali. Manze: 3,5 m²/capo o n. cuccette > 90% n. Animali. Bovini da carne: 2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg. Pascolo* Almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo. |
Stabulazione Libera Bovine adulte e vacche nutrici:6 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali. Manze:3,5 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali. Bovini da carne:2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg. Stabulazione fissa Tutti i bovini devono avere a disposizione un’impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio. Pascolo Tutti i bovini devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un’area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l’accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m2/capo. |
La superficie minima di stabulazione nell’allevamento all’aperto per suini oltre i 50 kg è pari ad almeno 250 m2/capo, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione ambientale. Nel caso di presenza di ricovero, le superficie minime di stabulazione coperte sono: Da 51 a 85 kg p.v.≥ 0,55 m²/capo. Da 86 a 110 kg p.v.≥ 0,65 m²/capo. Oltre 110 kg p.v.≥ 1 m²/capo. |
|
Libertà di movimento vitelli da 2 a 8 settimane |
Recinto con 2 vitelli, con dimensioni minime di 1 m²/capo (lunghezza minima del lato corto 130 cm). ** | — | ||||
Pavimentazione della stalla |
Pavimentazione idonea e rugosa in tutte le superfici o presenza di lettiera adeguata. | — | ||||
Temperatura e Umidità |
Condizioni microclimatiche idonee es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione / aerazione. Per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche. | — | — | Ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d’acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo. | ||
Gas nocivi |
Concentrazioni nei locali di allevamento degli animali adulti:NH3 < 20 ppm.CO2 < 3000 ppm. | — | — | — | ||
Illuminazione |
Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. | — | — | — | ||
Sanità della mammella |
Media geometrica mobile delle cellule somatiche < 300.000 cell/ml, calcolata su un periodo di tre mesi. | — | — | — | — | |
ABMs |
— | Meno del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. | Bovine da latte:< 10% animali con BCS < 2 o > 4,25. Bovini da carne:< 10% animali con BCS < 2. |
Il numero di animali con BCS < a 2 deve essere inferiore al 7 % dell’effettivo. Qualora superi il 4 % è previsto che l’allevatore analizzi le cause e i fattori di rischio e identifichi ed attui opportune azioni correttive. La stabulazione degli eventuali animali sottopeso (con BCS insufficiente) avviene nell’area infermeria o in un’area separata. | ||
Mortalità annuale Bovini adulti |
< 5% | — | < 5%*** | — | — | |
MACROAREA BIOSICUREZZA (BS) |
||||||
Lotta a roditori e insetti |
Presenza ed attuazione di procedure definite ed organiche di lotta agli infestanti. | — | ||||
Controllo dell’acqua |
Controllo almeno annuale dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica Batterica Totale. | — | ||||
Accesso visitatori |
Tutti i visitatori devono indossare calzari monouso o stivali lasciati in azienda. | — | ||||
Dogana Danese |
— | — | — | — | Sulla base dell’analisi del rischio, l’Operatore ha identificato e documentato le caratteristiche della dogana danese nonché le modalità per la corretta attuazione e mantenimento. | |
Isolamento e Quarantena |
— | — | — | — | Nel caso di nuova introduzione di suini, deve essere individuata un’area di isolamento destinata al loro controllo e osservazione. Tale area dovrà essere opportunamente separata dal resto dell’allevamento sia strutturalmente che funzionalmente. | |
MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV) |
||||||
Valori di DDD**** |
Entro la mediana Regionale o < 10% rispetto anno precedente. | |||||
Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale |
Almeno 1 volta l’anno. | |||||
Test di sensibilità per l’uso di antibiotici |
Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione e Macrolidi, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, Polimixine (Colistina), solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | ||||
MACROAREA TUTELA DELL’AMBIENTE (AM) |
||||||
Utilizzo dell’acqua |
Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l’uso dell’acqua per il lavaggio delle superfici. | — | — | |||
MODALITA’ DI ETICHETTATURA |
||||||
Informazioni che potranno essere riportate nei documenti vendita o in etichetta |
Allevamento a stabulazione libera. | Allevamento a stabulazione libera. | Allevamento a stabulazione libera con ricorso al pascolo. o Allevamento al pascolo integrale. |
Piccolo allevamento con ricorso al pascolo allevamenti a stabulazione libera nei quali almeno il 30% dei bovini accedono al pascolo per almeno 60 gg/anno e allevamenti a stabulazione fissa nei quali tutti i bovini accedono al pascolo per almeno 60 giorni all’anno; Piccolo allevamento: allevamenti a stabulazione libera senza ricorso al pascolo e allevamenti a stabulazione fissa nei quali tutti i bovini accedono ad un’area di esercizio per almeno 60 giorni all’anno. |
Suini da ingrasso all’aperto. | |
* Allevamento a stabulazione libera di bovini da latte o da carne con più di 50 capi allevati nella stessa unità epidemiologica (indipendentemente dalla loro proprietà) dove almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo. Pascolo definito come una superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m2/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato; il pascolo deve essere dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.
** Il requisito “Vitelli da 2 a 8 settimane di vita” è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare. *** Requisiti applicabili ad allevamenti con più di 100 capi. **** Eventuali modifiche della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) potranno essere effettuate con Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. |
Sanzioni premi PAC Ecoschema 1 Livello 1 e Livello 2 anni 2023-2024
AGEA con la Circolare n. 28624 del 09/04/2024 disciplina l’applicazione delle sanzioni, ovvero la riduzione o l’esclusione dei pagamenti, in relazione ai regimi per il clima, l’ambiente e il Benessere degli Animali (Ecoschemi).
Relativamente all’ Ecoschema 1, pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il Benessere Animale, il premio spetta agli agricoltori che aderiscono ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo Classyfarm (Ecoschema 1 – Livello 1) o, alternativamente, che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) che, per i soli anni 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare allegato al Decreto Ministeriale n. 690602 del 15/12/2023 (Ecoschema 1 – Livello 2).
In riferimento all’Ecoschema 1 (Livello 1 e Livello 2) AGEA ha stabilito che il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, comporta la sola esclusione dal pagamento del singolo allevamento, come anche chiarito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) con nota prot. n. 160620 del 08/04/2024.
Non è prevista quindi alcuna sanzione, in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dall’Ecoschema 1 (Livello 1 e Livello 2) per gli anni 2023 e 2024, ma solo la perdita del premio.
Premi PAC 2023 Ecoschema 1 - Provvisori
AGEA con la Circolare n. 18783 del 05/03/2024 ha definito gli importi unitari “provvisori” erogabili da parte degli Organismi Pagatori alle aziende che hanno fatto richiesta dell’Ecoschema 1 per la campagna 2023.
L’importo unitario “provvisorio” è calcolato dal rapporto tra il plafond destinato dal singolo intervento nell’ambito del PSP e le UBA ammissibili alla data della Circolare.
Per i soli interventi bovini, si evidenzia che le UBA accertate per il Livello 2 dagli Organismi Pagatori sono state riparametrate con quelle programmate da PSP per il Livello 1, ciò ha comportato una riduzione di un importo unitario del Livello 1 al fine di aumentare la dotazione finanziaria del Livello 2.
Di seguito la tabella presente nella Circolare AGEA sopra citata, dove nella colonna evidenziata in verde sono descritti gli importi unitari “provvisori” previsti per ciascun intervento.
Intervento |
Importo unitario
|
Importo unitario
|
Importo unitario
|
Importo unitario
|
Eco-schema 1.1 – bovini duplice attitudine | 54,00 | 37,80 | 156,33 | 63,00 |
Eco-schema 1.1 – bovini da carne | 54,00 | 37,80 | 116,11 | 63,00 |
Eco-schema 1.1 – bovini da latte | 66,00 | 46,20 | 156,33 | 77,00 |
Eco-schema 1.1 – bufalini | 66,00 | 46,20 | 129,26 | 67,00 |
Eco-schema 1.1 – suini | 24,00 | 16,80 | 34,70 | 17,00 |
Eco-schema 1.1 – vitelli a carne bianca | 24,00 | 16,80 | 90,73 | 54,00 |
Eco-schema 1.1 – ovini | 60,00 | 42,00 | 127,37 | 64,00 |
Eco-schema 1.1 – caprini | 60,00 | 42,00 | 127,37 | 91,00 |
Eco-schema 1.2 – bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne | 240,00 | 168,00 | 537,00 | 110,00 |
Eco-schema 1.2 – suini in allevamento semibrado | 300,00 | 210,00 | 819,15 | 32,00 |
Seguirà una Circolare di AGEA a chiusura della campagna 2023 dove saranno determinati e pubblicati gli importi unitari “definitivi “di tutti gli interventi previsti dall’Ecoschema 1.
Nella sezione Normativa è presente la circolare AGEA completa.
PAC Ecoschema 1 – Livello 2
La PAC 2023-2027 attraverso l’Ecoschema 1 – Livello 2 (pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il Benessere Animale) prevede per gli anni 2023 e 2024 agli allevamenti, i seguenti livelli di sostegno (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024):
- Bovina da latte e duplice attitudine 240 €/UBA
- Bovini da carne 240 €/UBA
- Suini (tutte le categorie) 300 €/UBA
Le UBA (Unità Bestiame Adulto) sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:
- Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni = 1,0 UBA
- Bovini da sei mesi a due anni = 0,6 UBA
- Bovini di meno di sei mesi = 0,4 UBA
- Scrofe riproduttrici > 50 Kg = 0,5 UBA
- Altri suini = 0,3 UBA
Le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria.
Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.
Hanno diritto al premio gli allevamenti di bovini convenzionali (da latte, da carne, a duplice attitudine) e di suini che:
- Abbiano effettuato la registrazione/iscrizione nel sistema ClassyFarm;
- Rispettano i requisiti previsti dall’Ecoschema 1 – Livello 1, ovvero:
- Hanno valori di DDD entro la mediana regionale dell’anno precedente;
- Nel caso i valori di DDD siano superiori alla mediana regionale hanno ottenuto una riduzione del 10% rispetto all’anno precedente;
- Aderiscono agli impegni riportati nel “Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo” allegato al Decreto Ministeriale n. 690602 del 15/12/2023. Gli allevamenti garantiscono che gli animali abbiano accesso al pascolo, definita come area con superficie inerbita o oltra copertura vegetale per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni.
La densità del bestiame al pascolo non deve superare le 2 UBA/ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati e le 4 UBA/ettaro nelle altre zone.
NB. Per gli allevamenti biologici non è richiesto il rispetto dei requisiti sopra riportati, idem per gli allevamenti con un massimo di 10 UBA purché rispettino l’obbligo di pascolamento (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).
Possono accedere all’Ecoschema 1 – Livello 2 anche singoli gruppi di animali della stessa specie e orientamento produttivo; a titolo esemplificativo un allevamento di vacche da latte può richiedere il contributo per il solo gruppo di animali che ha accesso al pascolo quali ad esempio la rimonta o le vacche in asciutta.
Nel caso in cui l’allevatore intenda aderire all’ Ecoschema 1 – Livello 1 con un gruppo di animali e all’Ecoschema 1 – Livello 2 con un altro gruppo di animali (della medesima specie e orientamento produttivo), sarà necessario demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.
I terreni destinati al pascolamento devono essere inseriti nella domanda unica dell’azienda richiedente il contributo sulla base di idoneo titolo di conduzione. Nel caso in cui i terreni destinati al pascolamento non siano inseriti nella domanda unica l’azienda richiedente il contributo dovrà comunicare all’Organismo Pagatore il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.
Requisiti da rispettare anno 2025 e successivi
- Rispettare i requisiti previsti dall’Ecoschema 1 – Livello 1;
- Aderire al Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA);
- Rispettare i requisiti dei disciplinari di riferimento oggetto di certificazione da parte degli Organismi di Controllo accreditati.
Scadenze e comunicazioni agli Organismi Pagatori
Scadenze riferite all‘anno 2023
Per l’anno di riferimento 2023 l’azienda richiedente il premio deve comunicare all’Organismo Pagatore dal 29 gennaio 2024 sino al 16 febbraio 2024 le seguenti informazioni (Rif. Circolare AGEA n. 6893 del 25/01/2024 e Nota integrativa AGEA n. 6894 del 25/01/2024):
- Codice allevamento;
- Orientamento dell’allevamento (esempio: allevamento di “bovini” orientamento produttivo “vacche da latte”);
- Numero di capi che hanno pascolato, distinto per classe animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi) *;
- Periodo di pascolamento (data inizio e data fine);
- Allegare alla dichiarazione la stampa del registro di stalla anno 2023.
*La dichiarazione del numero di capi deve essere prodotta dagli agricoltori che richiedono il premio per una parte degli animali presenti in allevamento; viceversa, la richiesta si intenderà riferita a tutti i capi dell’allevamento.
La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN (Es: malga).
Procedura invio Dichiarazione agli Organismi Pagatori anno 2023
ALLEVATORE ASSISTITO DA UN SOGGETTO ACCREDITATO DALL’OP AGEA (CAA)
L’allevatore che ha presentato la domanda tramite il proprio CAA trova le procedure e la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione integrativa presso lo stesso CAA. Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente la Dichiarazione all’Organismo Pagatore di competenza.
ALLEVATORE NON ASSISTITO DA SOGGETTO ACCREDITATO DALL’OP AGEA (CAA)
L’allevatore deve rivolgersi all’ufficio informazioni e relazioni con l’utenza, infoutenza@agea.gov.it, affinché lo stesso possa trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della dichiarazione direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it).
Scadenze riferite all‘anno 2024
Per l’anno di riferimento 2024 l’azienda richiedente il premio deve comunicare all’Organismo Pagatore entro il 31 maggio 2024 le seguenti informazioni (Rif. Circolare AGEA n. 6893 del 25/01/2024 e Nota integrativa AGEA n. 6894 del 25/01/2024):
- Codice allevamento;
- Orientamento dell’allevamento (esempio: allevamento di “bovini” orientamento produttivo “vacche da latte”);
- Numero di capi che hanno pascolato, distinto per classe animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi) *;
- Numero identificativo di tutti i capi che hanno accesso al pascolo (Rif. Circolare AGEA n. 21371 del 14/03/2024);
- Periodo di pascolamento (data inizio e data fine).
*La dichiarazione del numero di capi deve essere prodotta dagli allevatori che richiederanno il contributo per una parte degli animali presenti in allevamento; viceversa, la richiesta si intenderà riferita a tutti i capi dell’allevamento.
La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN.
La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024.
CTSBA – Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale
Il CTSBA (Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale), istituito con il Decreto Interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, è costituito da rappresentanti ed esperti dei principali stakeholders: Ministero della Salute, MASAF, Regioni e Provincie Autonome, Accredia, CREA, IZS.
Al CTSBA sono affidati i seguenti compiti:
- Stabilire i requisiti necessari per ottenere la certificazione SQNBA relativi alle diverse specie animali e orientamenti produttivi.
- Definire le modalità di identificazione dei prodotti certificati SQNBA.
- Coordinare le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario.
- Armonizzare le norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF, o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- Valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l’osservanza di impegni crescenti relativi al Benessere Animale negli allevamenti.
Il CTSBA in definitiva rappresenta l’organo tecnico che ha il compito di definire le regole di gestione di tutto ciò che ha attinenza con il SQNBA, dai disciplinari di produzione fino alle modalità di etichettatura dei prodotti certificati.
Allo stato attuale i Disciplinari Tecnici dove sono definiti i requisiti necessari per ottenere la certificazione SQNBA, delle diverse specie animali e orientamenti produttivi, sono in fase di stesura da parte del CTSBA.
Decreto quadro del SQNBA
Il documento di riferimento che disciplina il SQNBA (Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale) è il Decreto Interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, emanato dal Ministero della Salute e dal MIPAAF ora denominato MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste); tale decreto attua quanto previsto dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.
È un decreto “quadro” che indica le procedure da seguire per la definizione dei requisiti di salute e Benessere Animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali; esso disciplina anche le modalità di rilascio della certificazione SQNBA.
Nel decreto sono definite anche le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva possono commercializzare gli animali provenienti da allevamenti certificati e i prodotti di origine animale da essi ottenuti.
Di seguito i concetti cardine del decreto:
- L’adesione al SQNBA è su base volontaria, si applica agli operatori della produzione primaria (allevamenti) e del settore alimentare (aziende di trasformazione dei prodotti di origine animale).
- I soggetti che aderiscono al SQNBA si impegnano a garantire requisiti di salute e Benessere Animale, a ridurre l’uso degli antibiotici e a garantire una maggiore sostenibilità dell’allevamento.
- Le informazioni fornite al consumatore riguardanti il Benessere Animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario, devono avvenire in conformità a quanto previsto del decreto, relativamente alla produzione e commercializzazione di animali e prodotti di origine animale da essi derivati.
- I soggetti che aderiscono al SQNBA si impegnano a garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione, il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto, adottando misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio tra animali e prodotti di origine animale certificati SQNBA, rispetto a quelli non certificati.
- La domanda di adesione al SQNBA deve essere presentata da un operatore della produzione primaria (allevamento) o da un operatore del settore alimentare (azienda di trasformazione) ad un organismo di certificazione scelto tra quelli presenti nell’elenco disponibile sul sito istituzionale del MASAF.
- L’Organismo di Certificazione, attraverso verifiche documentali e in situ, valuta la conformità dei richiedenti la certificazione SQNBA; tali valutazioni includono l’idoneità delle procedure di gestione dell’azienda, la verifica della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA, di mantenere l’identificazione e la tracciabilità degli animali e dei prodotti lungo la filiera. L’Organismo di Certificazione valuta inoltre le registrazioni a supporto dell’intero processo e verifica il corretto uso delle informazioni relative all’etichettatura.
- L’Organismo di Certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare. L’elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA viene reso disponibile anche sul sito del MASAF.
- La commercializzazione e l’etichettatura degli animali e dei prodotti alimentari da essi ottenuti devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal decreto, lo stesso vale per le informazioni fornite ai consumatori.