PAC Ecoschema 1 – Livello 2

CTSBA – Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale

Il CTSBA (Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale), istituito con il Decreto Interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, è costituito da rappresentanti ed esperti dei principali stakeholders: Ministero della Salute, MASAF, Regioni e Provincie Autonome, Accredia, CREA, IZS.

Al CTSBA sono affidati i seguenti compiti:

  • Stabilire i requisiti necessari per ottenere la certificazione SQNBA relativi alle diverse specie animali e orientamenti produttivi.
  • Definire le modalità di identificazione dei prodotti certificati SQNBA.
  • Coordinare le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario.
  • Armonizzare le norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF, o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  • Valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l’osservanza di impegni crescenti relativi al Benessere Animale negli allevamenti.

Il CTSBA in definitiva rappresenta l’organo tecnico che ha il compito di definire le regole di gestione di tutto ciò che ha attinenza con il SQNBA, dai disciplinari di produzione fino alle modalità di etichettatura dei prodotti certificati.

Allo stato attuale i Disciplinari Tecnici dove sono definiti i requisiti necessari per ottenere la certificazione SQNBA, delle diverse specie animali e orientamenti produttivi, sono in fase di stesura da parte del CTSBA.


Decreto Quadro SQNBA

Decreto quadro del SQNBA

Il documento di riferimento che disciplina il SQNBA (Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale) è il Decreto Interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, emanato dal Ministero della Salute e dal MIPAAF ora denominato MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste); tale decreto attua quanto previsto dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.

È un decreto “quadro” che indica le procedure da seguire per la definizione dei requisiti di salute e Benessere Animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali; esso disciplina anche le modalità di rilascio della certificazione SQNBA.
Nel decreto sono definite anche le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva possono commercializzare gli animali provenienti da allevamenti certificati e i prodotti di origine animale da essi ottenuti.

Di seguito i concetti cardine del decreto:

  • L’adesione al SQNBA è su base volontaria, si applica agli operatori della produzione primaria (allevamenti) e del settore alimentare (aziende di trasformazione dei prodotti di origine animale).
  • I soggetti che aderiscono al SQNBA si impegnano a garantire requisiti di salute e Benessere Animale, a ridurre l’uso degli antibiotici e a garantire una maggiore sostenibilità dell’allevamento.
  • Le informazioni fornite al consumatore riguardanti il Benessere Animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario, devono avvenire in conformità a quanto previsto del decreto, relativamente alla produzione e commercializzazione di animali e prodotti di origine animale da essi derivati.
  • I soggetti che aderiscono al SQNBA si impegnano a garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione, il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto, adottando misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio tra animali e prodotti di origine animale certificati SQNBA, rispetto a quelli non certificati.
  • La domanda di adesione al SQNBA deve essere presentata da un operatore della produzione primaria (allevamento) o da un operatore del settore alimentare (azienda di trasformazione) ad un organismo di certificazione scelto tra quelli presenti nell’elenco disponibile sul sito istituzionale del MASAF.
  • L’Organismo di Certificazione, attraverso verifiche documentali e in situ, valuta la conformità dei richiedenti la certificazione SQNBA; tali valutazioni includono l’idoneità delle procedure di gestione dell’azienda, la verifica della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA, di mantenere l’identificazione e la tracciabilità degli animali e dei prodotti lungo la filiera. L’Organismo di Certificazione valuta inoltre le registrazioni a supporto dell’intero processo e verifica il corretto uso delle informazioni relative all’etichettatura.
  • L’Organismo di Certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare. L’elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA viene reso disponibile anche sul sito del MASAF.
  • La commercializzazione e l’etichettatura degli animali e dei prodotti alimentari da essi ottenuti devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal decreto, lo stesso vale per le informazioni fornite ai consumatori.


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