Bozze Disciplinari Tecnici - Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA)

In data 17/04/2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), il Ministero della Salute ed i componenti del Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA) hanno presentato le cinque bozze dei Disciplinari Tecnici del Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA).

Per aderire al SQNBA l’allevatore deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione il quale attraverso un’area dedicata in ClassyFarm verifica il soddisfacimento di tutti i requisiti Legislativi relativi al benessere animale, farmaco sorveglianza e biosicurezza, in assenza dei quali non sarà possibile avviare l’iter di certificazione.

L’Organismo di Certificazione verificherà presso gli allevamenti che richiederanno la certificazione il rispetto dei requisiti descritti nei cinque Disciplinari Tecnici suddivisi ognuno in quattro macroaree: benessere animale, biosicurezza, uso consapevole del farmaco veterinario e tutela dell’ambiente; dopo il superamento con esito favorevole della verifica verrà rilasciata la certificazione SQNBA.

I Disciplinari Tecnici come anticipato sono ancora in stato di bozza e una volta terminata la consultazione con il partenariato economico e sociale, le bozze dei Disciplinari Tecnici saranno trasmesse alla Conferenza Stato-Regioni per la prevista intesa e quindi adottate con Decreto del MASAF, di concerto con il Ministero della Salute

I 5 Disciplinari Tecnici sono declinati per specie animale e per metodo di allevamento come segue:

1. Bovini da latte allevati in stalla, con più di 50 capi;
2. Bovini da carne allevati in stalla, con più di 50 capi;
3. Bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo, con più di 50 capi;
4. Bovini allevati in piccoli allevamenti (fino a 50 capi), con o senza ricorso al pascolo;
5. Suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevati all’aperto.

Oltre ai testi integrali delle bozze dei Disciplinari Tecnici a cui si può accedere cliccando nei titoli sopra riportati riassumiamo nella tabella seguente i principali requisiti:

DISCIPLINARI
BOVINI DA LATTE ALLEVATI IN STALLA, CON PIÙ DI 50 CAPI
BOVINI DA CARNE ALLEVATI IN STALLA, CON PIÙ DI 50 CAPI
BOVINI ALLEVATI CON RICORSO O INTEGRALMENTE AL PASCOLO*, CON PIU’ DI 50 CAPI
BOVINI ALLEVATI IN PICCOLI ALLEVAMENTI (FINO A 50 CAPI) CON O SENZA RICORSO AL PASCOLO*
SUINI DA INGRASSO (OLTRE 50 KG) ALLEVATI ALL’ APERTO
Campo di applicazione
Allevamenti di bovini da latte a stabulazione libera senza ricorso al pascolo. Allevamenti di bovini da carne a stabulazione libera senza ricorso al pascolo. Allevamenti di bovini da latte e/o da carne a stabulazione libera con ricorso al pascolo o allevati integralmente al pascolo. Allevamenti di bovini da latte e/o da carne fino a 50 capi con:
– stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo;
– stabulazione fissa non permanente con almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera.
Suini a partire dai 50 Kg allevati all’aperto per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 4 mesi di vita.
MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
Formazione Addetti
Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale biosicurezza e uso prudente del medicinale veterinario da ripetere ogni 3 anni.
Ispezione e controllo degli animali adulti e dei vitelli
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. Durante l’allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate.
Alimentazione
Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo di base (manze-asciutta-lattazione) e composta da alimenti sani. Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani.
Tipologia di alimentazione
Garantita nelle 24h, se frazionata concentrati somministrati almeno in 2 volte.
Gestione dei pavimenti e delle aree non adibite al decubito
Pavimenti e aree discretamente puliti e gestiti in modo adeguato.
Gestione degli ambienti di stabulazione e/o della lettiera
Ambienti discretamente puliti con ricambio idoneo della lettiera: grigliati puliti e senza accumuli fecali.
Locali ed attrezzature per la mungitura
Gruppi di mungitura puliti, ammessa lieve presenza di feci su pavimenti e muri.
Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi
Almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali, se a vasca 6-7 cm/capo, collocati in zone differenti. Almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali, se a vasca 6 cm/capo.
Numero di posti disponibili in mangiatoia
Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali 200 kg p.v. ≥ 0,4 m/capo.
Tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo.
Tra 300 e 400 kg p.v. ≥ 0,6 m/capo.
Tra 400 e 500 kg p.v. ≥ 0,65 m/capo.
600 kg p.v. ≥ 0,7 m/capo.


Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali.

Libertà di movimento degli animali
Bovine da latte, in asciutta e nel peri-parto: 6 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali.
Manze: 3,5 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali.
500 Kg p.v. 2,5 m²/capo.
Tra 500 e 600 kg p.v. 3,0 m²/capo.
Tra 600 e 700 kg p.v. 3,5 m²/capo.
Tra 700 e 800 kg p.v. 4,0 m²/capo.; 800 kg p.v. 4,5 m²/capo;
Vacche nutrici e tori 6,0 m²/capo.
Modalità di calcolo della superficie disponibile per il decubito: nel caso di recinti o box dalla forma simile a un quadrato oppure con fronte mangiatoia disposto sul lato più corto, vanno esclusi circa 1,5 m di profondità; nel caso di fronte mangiatoia lungo almeno 1,5 volte la profondità del recinto va escluso circa 1 m di profondità.
Bovine adulte: 6 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali.
Manze: 3,5 m²/capo o n. cuccette > 90% n. Animali.
Bovini da carne: 2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg.
Pascolo* Almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo.
Stabulazione Libera
Bovine adulte e vacche nutrici:6 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali.
Manze:3,5 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali.
Bovini da carne:2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg.
Stabulazione fissa
Tutti i bovini devono avere a disposizione un’impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.
Pascolo Tutti i bovini devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un’area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l’accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m2/capo.
La superficie minima di stabulazione nell’allevamento all’aperto per suini oltre i 50 kg è pari ad almeno 250 m2/capo, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione ambientale. Nel caso di presenza di ricovero, le superficie minime di stabulazione coperte sono:
Da 51 a 85 kg p.v.≥ 0,55 m²/capo.
Da 86 a 110 kg p.v.≥ 0,65 m²/capo.
Oltre 110 kg p.v.≥ 1 m²/capo.
Libertà di movimento vitelli da 2 a 8 settimane
Recinto con 2 vitelli, con dimensioni minime di 1 m²/capo (lunghezza minima del lato corto 130 cm). **
Pavimentazione della stalla
Pavimentazione idonea e rugosa in tutte le superfici o presenza di lettiera adeguata.
Temperatura e Umidità
Condizioni microclimatiche idonee es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione / aerazione. Per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche. Ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d’acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo.
Gas nocivi
Concentrazioni nei locali di allevamento degli animali adulti:NH3 < 20 ppm.CO2 < 3000 ppm.
Illuminazione
Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore.
Sanità della mammella
Media geometrica mobile delle cellule somatiche < 300.000 cell/ml, calcolata su un periodo di tre mesi.
ABMs
Meno del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. Bovine da latte:< 10% animali con BCS < 2 o > 4,25.
Bovini da carne:< 10% animali con BCS < 2.
Il numero di animali con BCS < a 2 deve essere inferiore al 7 % dell’effettivo. Qualora superi il 4 % è previsto che l’allevatore analizzi le cause e i fattori di rischio e identifichi ed attui opportune azioni correttive. La stabulazione degli eventuali animali sottopeso (con BCS insufficiente) avviene nell’area infermeria o in un’area separata.
Mortalità annuale Bovini adulti
< 5% < 5%***
MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
Lotta a roditori e insetti
Presenza ed attuazione di procedure definite ed organiche di lotta agli infestanti.
Controllo dell’acqua
Controllo almeno annuale dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica Batterica Totale.
Accesso visitatori
Tutti i visitatori devono indossare calzari monouso o stivali lasciati in azienda.
Dogana Danese
Sulla base dell’analisi del rischio, l’Operatore ha identificato e documentato le caratteristiche della dogana danese nonché le modalità per la corretta attuazione e mantenimento.
Isolamento e Quarantena
Nel caso di nuova introduzione di suini, deve essere individuata un’area di isolamento destinata al loro controllo e osservazione. Tale area dovrà essere opportunamente separata dal resto dell’allevamento sia strutturalmente che funzionalmente.
MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
Valori di DDD****
Entro la mediana Regionale o < 10% rispetto anno precedente.
Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
Almeno 1 volta l’anno.
Test di sensibilità per l’uso di antibiotici
Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione e Macrolidi, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, Polimixine (Colistina), solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro.
MACROAREA TUTELA DELL’AMBIENTE (AM)
Utilizzo dell’acqua
Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l’uso dell’acqua per il lavaggio delle superfici.
MODALITA’ DI ETICHETTATURA
Informazioni che potranno essere riportate nei documenti vendita o in etichetta
Allevamento a stabulazione libera. Allevamento a stabulazione libera. Allevamento a stabulazione libera con ricorso al pascolo.
o
Allevamento al pascolo integrale.
Piccolo allevamento con ricorso al pascolo allevamenti a stabulazione libera nei quali almeno il 30% dei bovini accedono al pascolo per almeno 60 gg/anno e allevamenti a stabulazione fissa nei quali tutti i bovini accedono al pascolo per almeno 60 giorni all’anno;
Piccolo allevamento: allevamenti a stabulazione libera senza ricorso al pascolo e allevamenti a stabulazione fissa nei quali tutti i bovini accedono ad un’area di esercizio per almeno 60 giorni all’anno.
Suini da ingrasso all’aperto.
* Allevamento a stabulazione libera di bovini da latte o da carne con più di 50 capi allevati nella stessa unità epidemiologica (indipendentemente dalla loro proprietà) dove almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo. Pascolo definito come una superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m2/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato; il pascolo deve essere dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.

** Il requisito “Vitelli da 2 a 8 settimane di vita” è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.

*** Requisiti applicabili ad allevamenti con più di 100 capi.

**** Eventuali modifiche della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) potranno essere effettuate con Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.


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PAC Ecoschema 1 – Livello 2

La PAC 2023-2027 attraverso l’Ecoschema 1 – Livello 2 (pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il Benessere Animale) prevede per gli anni 2023 e 2024 agli allevamenti, i seguenti livelli di sostegno (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024):

  • Bovina da latte e duplice attitudine 240 €/UBA
  • Bovini da carne 240 €/UBA
  • Suini (tutte le categorie) 300 €/UBA

Le UBA (Unità Bestiame Adulto) sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

  • Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni = 1,0 UBA
  • Bovini da sei mesi a due anni = 0,6 UBA
  • Bovini di meno di sei mesi = 0,4 UBA
  • Scrofe riproduttrici > 50 Kg = 0,5 UBA
  • Altri suini = 0,3 UBA

Le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Hanno diritto al premio gli allevamenti di bovini convenzionali (da latte, da carne, a duplice attitudine) e di suini che:

  1. Abbiano effettuato la registrazione/iscrizione nel sistema ClassyFarm;
  2. Rispettano i requisiti previsti dall’Ecoschema 1 – Livello 1, ovvero:
  • Hanno valori di DDD entro la mediana regionale dell’anno precedente;
  • Nel caso i valori di DDD siano superiori alla mediana regionale hanno ottenuto una riduzione del 10% rispetto all’anno precedente;
  1. Aderiscono agli impegni riportati nel “Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo” allegato al Decreto Ministeriale n. 690602 del 15/12/2023. Gli allevamenti garantiscono che gli animali abbiano accesso al pascolo, definita come area con superficie inerbita o oltra copertura vegetale per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni.

La densità del bestiame al pascolo non deve superare le 2 UBA/ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati e le 4 UBA/ettaro nelle altre zone.

NB. Per gli allevamenti biologici non è richiesto il rispetto dei requisiti sopra riportati, idem per gli allevamenti con un massimo di 10 UBA purché rispettino l’obbligo di pascolamento (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).

Possono accedere all’Ecoschema 1 – Livello 2 anche singoli gruppi di animali della stessa specie e orientamento produttivo; a titolo esemplificativo un allevamento di vacche da latte può richiedere il contributo per il solo gruppo di animali che ha accesso al pascolo quali ad esempio la rimonta o le vacche in asciutta.

Nel caso in cui l’allevatore intenda aderire all’ Ecoschema 1 – Livello 1 con un gruppo di animali e all’Ecoschema 1 – Livello 2 con un altro gruppo di animali (della medesima specie e orientamento produttivo), sarà necessario demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.

I terreni destinati al pascolamento devono essere inseriti nella domanda unica dell’azienda richiedente il contributo sulla base di idoneo titolo di conduzione. Nel caso in cui i terreni destinati al pascolamento non siano inseriti nella domanda unica l’azienda richiedente il contributo dovrà comunicare all’Organismo Pagatore il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.

Requisiti da rispettare anno 2025 e successivi

  1. Rispettare i requisiti previsti dall’Ecoschema 1 – Livello 1;
  2. Aderire al Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA);
  3. Rispettare i requisiti dei disciplinari di riferimento oggetto di certificazione da parte degli Organismi di Controllo accreditati.

PAC Ecoschema 1 – Livello 2

CTSBA – Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale

Il CTSBA (Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale), istituito con il Decreto Interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, è costituito da rappresentanti ed esperti dei principali stakeholders: Ministero della Salute, MASAF, Regioni e Provincie Autonome, Accredia, CREA, IZS.

Al CTSBA sono affidati i seguenti compiti:

  • Stabilire i requisiti necessari per ottenere la certificazione SQNBA relativi alle diverse specie animali e orientamenti produttivi.
  • Definire le modalità di identificazione dei prodotti certificati SQNBA.
  • Coordinare le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario.
  • Armonizzare le norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF, o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  • Valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l’osservanza di impegni crescenti relativi al Benessere Animale negli allevamenti.

Il CTSBA in definitiva rappresenta l’organo tecnico che ha il compito di definire le regole di gestione di tutto ciò che ha attinenza con il SQNBA, dai disciplinari di produzione fino alle modalità di etichettatura dei prodotti certificati.

Allo stato attuale i Disciplinari Tecnici dove sono definiti i requisiti necessari per ottenere la certificazione SQNBA, delle diverse specie animali e orientamenti produttivi, sono in fase di stesura da parte del CTSBA.


Decreto Quadro SQNBA

Decreto quadro del SQNBA

Il documento di riferimento che disciplina il SQNBA (Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale) è il Decreto Interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, emanato dal Ministero della Salute e dal MIPAAF ora denominato MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste); tale decreto attua quanto previsto dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.

È un decreto “quadro” che indica le procedure da seguire per la definizione dei requisiti di salute e Benessere Animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali; esso disciplina anche le modalità di rilascio della certificazione SQNBA.
Nel decreto sono definite anche le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva possono commercializzare gli animali provenienti da allevamenti certificati e i prodotti di origine animale da essi ottenuti.

Di seguito i concetti cardine del decreto:

  • L’adesione al SQNBA è su base volontaria, si applica agli operatori della produzione primaria (allevamenti) e del settore alimentare (aziende di trasformazione dei prodotti di origine animale).
  • I soggetti che aderiscono al SQNBA si impegnano a garantire requisiti di salute e Benessere Animale, a ridurre l’uso degli antibiotici e a garantire una maggiore sostenibilità dell’allevamento.
  • Le informazioni fornite al consumatore riguardanti il Benessere Animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario, devono avvenire in conformità a quanto previsto del decreto, relativamente alla produzione e commercializzazione di animali e prodotti di origine animale da essi derivati.
  • I soggetti che aderiscono al SQNBA si impegnano a garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione, il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto, adottando misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio tra animali e prodotti di origine animale certificati SQNBA, rispetto a quelli non certificati.
  • La domanda di adesione al SQNBA deve essere presentata da un operatore della produzione primaria (allevamento) o da un operatore del settore alimentare (azienda di trasformazione) ad un organismo di certificazione scelto tra quelli presenti nell’elenco disponibile sul sito istituzionale del MASAF.
  • L’Organismo di Certificazione, attraverso verifiche documentali e in situ, valuta la conformità dei richiedenti la certificazione SQNBA; tali valutazioni includono l’idoneità delle procedure di gestione dell’azienda, la verifica della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA, di mantenere l’identificazione e la tracciabilità degli animali e dei prodotti lungo la filiera. L’Organismo di Certificazione valuta inoltre le registrazioni a supporto dell’intero processo e verifica il corretto uso delle informazioni relative all’etichettatura.
  • L’Organismo di Certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare. L’elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA viene reso disponibile anche sul sito del MASAF.
  • La commercializzazione e l’etichettatura degli animali e dei prodotti alimentari da essi ottenuti devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal decreto, lo stesso vale per le informazioni fornite ai consumatori.