Guida sulle modalità di Certificazione degli Operatori del settore alimentare

Il Decreto Interministeriale n. 563467 emanato il 23/10/2024 dal MASAF e dal Ministero della Salute oltre ad approvare i cinque Disciplinari Tecnici del “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale” (SQNBA), all’Articolo 1 sostituisce gli allegati 1 e 2 presenti nel Decreto Interministeriale n. 341750 del 02/08/2022 con i seguenti:

  • Allegato 1 “Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione;
  • Allegato 2 “Requisiti per gli Operatori del settore alimentare”.

L’allegato 2 definisce i requisiti specifici destinati agli Operatori del settore alimentare che manipolano o etichettano prodotti alimentari utilizzando i riferimenti all’SQNBA.

 

Elenchiamo di seguito i principali requisiti:

  • Tutti gli Operatori del settore alimentare, ad esclusione degli Operatori della produzione primaria che svolgono attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA, devono essere certificati ai sensi della Catena di Custodia per il SQNBA da un Organismo di Certificazione iscritto nell’elenco tenuto dal MASAF.
  • La Catena di Custodia, di seguito CoC (Chain of Custody), deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore
  • Gli Operatori del settore alimentare possono richiedere una certificazione di gruppo; gli Operatori aderenti al gruppo svolgono fasi successive e consecutive per la realizzazione del prodotto, o svolgono la stessa attività.
  • Ciascun Operatore del settore alimentare deve identificare i fornitori in possesso di un certificato individuale o di gruppo valido a fronte della CoC del SQNBA per i prodotti di interesse. Inoltre, deve essere definito un metodo per verificare la corrispondenza del materiale in ingresso con quello effettivamente acquistato.
  • L’Operatore del settore alimentare deve documentare la gestione delle non conformità rilevate durante le attività legate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti SQNBA e deve definire una procedura di identificazione dei prodotti non conformi.
  • La documentazione del sistema di CoC deve essere aggiornata, conservata, rintracciabile ed archiviata per un tempo minimo pari alla durata di vita del prodotto più un anno.
  • Per comunicare l’origine certificata a fronte del SQNBA dei prodotti o delle materie prime, non saranno ritenute equivalenti le eventuali altre certificazioni relative alla rintracciabilità di prodotto in possesso dell’Operatore.

 

Il Decreto Interministeriale è entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione avvenuta il giorno 08/11/2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il testo completo del Decreto Interministeriale all’interno della pagina Normativa del nostro sito.


Guida sulle modalità di Certificazione degli Operatori della produzione primaria

L’Operatore della produzione primaria (allevamento in forma singola o associata), per aderire al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA), deve soddisfare i seguenti prerequisiti d’accesso:

  • Nel caso di controlli ufficiali di sanità pubblica, non avere non conformità aperte per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza.
  • Aver effettuato nei 12 mesi precedenti una valutazione del Benessere Animale della Biosicurezza caricata su ClassyFarm;
  • Rispettare tutti gli ITEM Legislativi presenti nelle checklist di valutazione del benessere animale e della biosicurezza, ovvero non avere valutazioni “insufficienti” su questi ITEM.

 

Il rispetto dei prerequisiti sopra descritti porta a un “semaforo verde” verificabile dagli Organismi di Certificazione su ClassyFarm.

L’Operatore che vuole aderire al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione tra quelli iscritti nell’elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)*.

Ricevuta la domanda, l’Organismo di Certificazione verifica la presenza del “semaforo verde” su ClassyFarm e solo in caso positivo accetta la domanda ed avvia l’iter di certificazione.

La certificazione consiste nella verifica in allevamento da parte di un auditor esterno del rispetto dei requisiti descritti nel Disciplinare Tecnico riferito alla specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento dell’azienda richiedente; se l’audit ha esito positivo viene rilascia la Certificazione SQNBA.

 

Indicativamente le domande di certificazione potranno essere presentate agli Organismi di Certificazione a partire dai primi mesi del 2025, seguiranno aggiornamenti.

I riferimenti completi sulle modalità di certificazione dell’Operatore della produzione primaria sono presenti nel Decreto Interministeriale n. 563467 del 23/10/2024.

 

*L’elenco sarà disponibile nei primi mesi dell’anno 2025.

 


Disciplinari Tecnici - Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA)

In data 23/10/2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ed il Ministero della Salute hanno emanato il Decreto Interministeriale n. 563467 che approva i requisiti di certificazione (Disciplinari Tecnici) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto, nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA).

 

All’Articolo 2 del Decreto Interministeriale sono approvati i 5 Disciplinari Tecnici declinati per specie animale e per metodo di allevamento come segue:

  1. Disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevamento all’aperto (Allegato 3);
  2. Disciplinare requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla (Allegato 4);
  3. Disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne allevamento stallino (Allegato 5);
  4. Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare (Allegato 6);
  5. Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo (allegato 7).

 

Il Decreto Interministeriale è entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione avvenuta il giorno 08/11/2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Oltre ai testi integrali dei Disciplinari Tecnici allegati al Decreto Interministeriale a cui si può accedere cliccando nei titoli sopra riportati, riassumiamo nella tabella seguente i principali requisiti:

 

DISCIPLINARI
BOVINI DA LATTE IN STALLA
BOVINI DA CARNE ALLEVAMENTO STALLINO
BOVINI ALLEVATI CON RICORSO O INTEGRALMENTE AL PASCOLO
BOVINI IN ALLEVAMENTO FAMILIARE CON O SENZA RICORSO AL PASCOLO
SUINI DA INGRASSO (OLTRE 50 KG) ALLEVAMENTO ALL’APERTO
Campo di applicazione
Allevamenti di bovini da latte con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, nei quali tutti gli animali sono a stabulazione libera per 365 giorni all’anno con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo. Allevamenti di bovini da carne con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo. Allevamenti di bovini da latte e/o da carne con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con ricorso al pascolo. Allevamenti di bovini da latte e/o da carne fino a 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana con:
stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo;
stabulazione fissa nella quale tutti gli animali non in lattazione usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera.
Suini a partire dai 50 Kg allevati all’aperto per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 4 mesi di vita.
MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
Numero di Addetti
Almeno 1 ogni 80 animali (nel caso la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura).
Almeno 1 operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura).
1 operatore ogni 400 animali. Almeno 1 ogni 80 animali (nel caso la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura).
Almeno 1 operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura)
Formazione degli Addetti
Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale biosicurezza e uso prudente del medicinale veterinario da ripetere ogni 3 anni.
Ispezione e controllo degli animali adulti e dei vitelli
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. Durante l’allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate.
Alimentazione
Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo di base (manze-asciutta-lattazione) e composta da alimenti sani. Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani.
Tipologia di Alimentazione
Garantita nelle 24h, se frazionata concentrati somministrati almeno in 2 volte.
Gestione dei pavimenti e delle aree non adibite al decubito
Pavimenti e aree discretamente puliti e gestiti in modo adeguato.
Gestione degli ambienti di stabulazione e/o della lettiera
Ambienti discretamente puliti con ricambio idoneo della lettiera: grigliati puliti e senza accumuli fecali.
Locali ed attrezzature per la mungitura
Gruppi di mungitura puliti, ammessa lieve presenza di feci su pavimenti e muri.
Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi
Almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali, se a vasca 6-7 cm/capo, collocati in zone differenti. Almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali, se a vasca 6 cm/capo.
Numero di posti disponibili in mangiatoia
Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali. <200 kg p.v. ≥0,4 m/capo.
Tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo.
Tra 300 e 400 kg p.v. ≥ 0,6 m/capo.
Tra 400 e 500 kg p.v. ≥ 0,65 m/capo.
> 600 kg p.v. ≥ 0,7 m/capo.
Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali.
Libertà di movimento degli animali
Bovine da latte, in asciutta e nel peri-parto: 6 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
Manze: 3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
<500 Kg p.v. 2,5 m²/capo.
Tra 500 e 600 kg p.v. 3,0 m²/capo.
Tra 600 e 700 kg p.v. 3,5 m²/capo.
Tra 700 e 800 kg p.v. 4,0 m²/capo.
> 800 kg p.v. 4,5 m²/capo.
Vacche nutrici e tori 6,0 m²/capo.
Modalità di calcolo della superficie disponibile per il decubito: nel caso di recinti o box dalla forma simile a un quadrato oppure con fronte mangiatoia disposto sul lato più corto, vanno esclusi circa 1,5 m di profondità; nel caso di fronte mangiatoia lungo almeno 1,5 volte la profondità del recinto va escluso circa 1 m di profondità.
Bovine adulte: 6 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
Manze: 3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
Bovini da carne: 2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg.
Pascolo* Almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo.
Stabulazione Libera
Bovine adulte e vacche nutrici: 6 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
Manze:3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
Bovini da carne:2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg.
Stabulazione fissa
Tutti i bovini devono avere a disposizione un’impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.
Pascolo Tutti i bovini devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un’area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l’accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m2/capo.
La superficie minima di stabulazione nell’allevamento all’aperto per suini oltre i 50 kg è pari ad almeno 250 m2/capo, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione ambientale. Nel caso di presenza di ricovero, le superficie minime di stabulazione coperte sono:
Da 51 a 85 kg p.v. ≥ 0,55 m²/capo.
Da 86 a 110 kg p.v. ≥ 0,65 m²/capo.
Oltre 110 kg p.v.≥ 1 m²/capo.
Libertà di movimento vitelli da 8 settimane a 6 mesi
1,70 m²/capo fino a 150 kg p.v.1,90 m²/capo per animali con p.v. tra 150 e 220 kg.

2,00 m²/capo per animali con p.v. superiore a 220 kg.

Libertà di movimento vitelli da 3 a 8 settimane
Recinto con 2 vitelli, con dimensioni minime di 1 m²/capo (lunghezza minima del lato corto 130 cm). **
Pavimentazione della stalla
Pavimentazione idonea e rugosa in tutte le superfici o presenza di lettiera adeguata.
Area infermeria
Locale appositamente preparato e identificato per accogliere animali malati o feriti, munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda. In stalla: locale identificato dotato di lettiera o tappettino confortevole.
Al pascolo (solo se non adiacente all’azienda): presenza di aree di contenimento o cattura, anche mobili. ***
Temperatura e Umidità
Condizioni microclimatiche idonee es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione / aerazione. Per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche. Ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d’acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo.
Gas nocivi
Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore.
Illuminazione
Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore.
Sanità della mammella
Media geometrica mobile delle cellule somatiche < 300.000 cell/ml, calcolata su un periodo di tre mesi.
ABMs
Meno del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. Bovine da latte:< < 10% animali con BCS < 2 o > 4,25.
Bovini da carne:< < 10% animali con BCS < 2.
Il numero di animali con BCS < a 2 deve essere inferiore al 7 % dell’effettivo. Qualora superi il 4 % è previsto che l’allevatore analizzi le cause e i fattori di rischio e identifichi ed attui opportune azioni correttive. La stabulazione degli eventuali animali sottopeso (con BCS insufficiente) avviene nell’area infermeria o in un’area separata.
Mortalità annuale Bovini adulti
< 5% < 5% ***
MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
Lotta a roditori e insetti
Presenza ed attuazione di procedure definite ed organiche di lotta agli infestanti.
Controllo dell’acqua
Controllo almeno annuale dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica Batterica Totale.
Accesso visitatori
Tutti i visitatori devono indossare calzari monouso o stivali lasciati in azienda.
Dogana Danese
Sulla base dell’analisi del rischio, l’Operatore ha identificato e documentato le caratteristiche della dogana danese nonché le modalità per la corretta attuazione e mantenimento.
Isolamento e Quarantena
Nel caso di nuova introduzione di suini, deve essere individuata un’area di isolamento destinata al loro controllo e osservazione. Tale area dovrà essere opportunamente separata dal resto dell’allevamento sia strutturalmente che funzionalmente.
MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
Valori di DDD
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l’indirizzo dei bovini da latte.
B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022.
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l’indirizzo dei bovini da carne.
B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022.
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie bovina con indirizzo produttivo latte e/o carne.
B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022.
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per gli allevamenti bovini in stabilimenti di limitata dimensione con indirizzo produttivo latte e/o carne.
B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022.
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie suina con indirizzo produttivo da ingrasso.
B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022.
Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
Almeno 1 volta l’anno.
Test di sensibilità per l’uso di antibiotici
Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro.
Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro Trattamenti con, Polimixine (Colistina), con monitoraggio sanitario annuale che dia evidenza che il trattamento è stato effettuato solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro.
MACROAREA TUTELA DELL’AMBIENTE (AM)
Utilizzo dell’acqua
Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l’uso dell’acqua per il lavaggio delle superfici.
MODALITA’ DI ETICHETTATURA
Modalità di etichettatura
Sistema di allevamento a stabulazione libera. Allevamento in stalla Allevamento con ricorso pascolo

o

Allevamento integrale al pascolo

Allevamento familiare con ricorso al pascolo

o

Allevamento familiare ****

Allevamento all’aperto
* Allevamento a stabulazione libera di bovini da latte o da carne con più di 50 capi allevati nella stessa unità epidemiologica (indipendentemente dalla loro proprietà) dove almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo. Pascolo definito come una superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m2/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato; il pascolo deve essere dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.

** Il requisito “Vitelli da 3 a 8 settimane di vita” è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.

*** Requisiti applicabili ad allevamenti con più di 100 capi.

**** La distinzione tra i due metodi di allevamento è data dall’effettivo ricorso al pascolo nelle modalità previste, indipendentemente dalla stabulazione libera o fissa.

Nella sezione Normativa è presente Il Decreto Interministeriale completo.

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    PAC ECOSCHEMA 1 – LIVELLO 1: Definita la baseline dei DDD

    In data 02/08/2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ed il Ministero della Salute hanno emanato il Decreto Interministeriale n. 353015 che modifica i criteri di calcolo delle soglie dei DDD da rispettare per avere accesso ai premi PAC previsti dall’Ecoschema 1 - Livello 1 a partire dall’anno di domanda 2024.

    Nello specifico sono state definite delle soglie di DDD da rispettare che vanno a sostituire la mediana regionale di riferimento.

    Hanno diritto al premio gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto al valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l’anno precedente:

    1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato nella tabella sotto riportata riferita alle diverse specie e orientamenti produttivi;

    2) hanno valori DDD superiori al valore indicato nella tabella sotto riportata ma lo riducono del 10% rispetto all’anno 2022.

     

    Di seguito la tabella con valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD) per specie e orientamento produttivo come riportata nel Decreto Interministeriale:

     

    Specie
     Orientamento Produttivo 
     Soglia 
    Bovina Latte 3
    Bovina Linea Vacca Vitello 0,9
    Bovina Carne Rossa 5
    Bovina Misto 3
    Bovina Carne (Altro) 2
    Bovina Carne Bianca 44
    Suina Ingrasso 9
    Suina Ciclo Aperto 20
    Suina Ciclo Chiuso 12
    Ovina Latte 0,7
    Ovina Misto 0,4
    Ovina Carne 0,1
    Bufalina Latte 0,7
    Bufalina Misto 0,7
    Bufalina Carne 0,1
    Caprina Misto 0,1
    Caprina Latte 1
    Caprina Carne 0,1

     


    Premi PAC 2023 Ecoschema 1 - Definitivi

    AGEA con la Circolare n. 46532 del 10/06/2024 comunica che ha ridefinito gli importi unitari erogabili da parte degli Organismi Pagatori alle aziende che hanno fatto richiesta di taluni interventi dell’eco-schema 1 per la campagna 2023.

    Salvo quanto contenuto nella Circolare sopra citata, per tutti gli altri interventi rimangono confermati gli importi unitari previsti dalla Circolare AGEA n. 37255 del 10/05/2024.

    Di seguito tabella riassuntiva dove nella colonna evidenziata in verde sono descritti gli importi unitari “definitivi” previsti per ciascun intervento.

     

    Intervento
     Capi comunicati dagli Organismi pagatori 
     Plafond rimodulato 
     Importo unitario massimo previsto da PSP 
     Importo unitario definitivo erogabile 
    Eco-schema 1.1 - bovini duplice attitudine 167.382,49 11.382.009,32 156,33 68,00
    Eco-schema 1.1 - bovini da carne 697.682,27 47.442.394,36 116,11 68,00
    Eco-schema 1.1 - bovini da latte 1.363.208,41 113.146.298,03 156,33 83,00
    Eco-schema 1.1 – bufalini 245.719,65 16.463.216,55 129,26 67,00
    Eco-schema 1.1 - caprini 72.710,26 6.616.633,66 127,37 91,00
    Eco-schema 1.1 - ovini 583.076,36 43.211.789,0396 127,37 74,11
    Eco-schema 1.1 - suini 2.401.235,13 40.820.997,21 34,70 17,00
    Eco-schema 1.1 - vitelli a carne bianca 72.747,25 3.928.351,50 90,73 54,00
    Eco-schema 1.2 - bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne 804.475,43 88.492.297,30 537,00 116,11
    Eco-schema 1.2 - suini in allevamento semibrado 15.104,41 824.137,5876 819,15 54,56

     

    Nella sezione Normativa sono presenti le Circolari AGEA e gli allegati con gli importi unitari definitivi.

     


    Bozze Disciplinari Tecnici - Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA)

    In data 17/04/2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), il Ministero della Salute ed i componenti del Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA) hanno presentato le cinque bozze dei Disciplinari Tecnici del Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA).

    Per aderire al SQNBA l’allevatore deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione il quale attraverso un’area dedicata in ClassyFarm verifica il soddisfacimento di tutti i requisiti Legislativi relativi al benessere animale, farmaco sorveglianza e biosicurezza, in assenza dei quali non sarà possibile avviare l’iter di certificazione.

    L’Organismo di Certificazione verificherà presso gli allevamenti che richiederanno la certificazione il rispetto dei requisiti descritti nei cinque Disciplinari Tecnici suddivisi ognuno in quattro macroaree: benessere animale, biosicurezza, uso consapevole del farmaco veterinario e tutela dell’ambiente; dopo il superamento con esito favorevole della verifica verrà rilasciata la certificazione SQNBA.

    I Disciplinari Tecnici come anticipato sono ancora in stato di bozza e una volta terminata la consultazione con il partenariato economico e sociale, le bozze dei Disciplinari Tecnici saranno trasmesse alla Conferenza Stato-Regioni per la prevista intesa e quindi adottate con Decreto del MASAF, di concerto con il Ministero della Salute

    I 5 Disciplinari Tecnici sono declinati per specie animale e per metodo di allevamento come segue:

    1. Bovini da latte allevati in stalla, con più di 50 capi;
    2. Bovini da carne allevati in stalla, con più di 50 capi;
    3. Bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo, con più di 50 capi;
    4. Bovini allevati in piccoli allevamenti (fino a 50 capi), con o senza ricorso al pascolo;
    5. Suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevati all’aperto.

    Oltre ai testi integrali delle bozze dei Disciplinari Tecnici a cui si può accedere cliccando nei titoli sopra riportati riassumiamo nella tabella seguente i principali requisiti:

    DISCIPLINARI
    BOVINI DA LATTE ALLEVATI IN STALLA, CON PIÙ DI 50 CAPI
    BOVINI DA CARNE ALLEVATI IN STALLA, CON PIÙ DI 50 CAPI
    BOVINI ALLEVATI CON RICORSO O INTEGRALMENTE AL PASCOLO*, CON PIU’ DI 50 CAPI
    BOVINI ALLEVATI IN PICCOLI ALLEVAMENTI (FINO A 50 CAPI) CON O SENZA RICORSO AL PASCOLO*
    SUINI DA INGRASSO (OLTRE 50 KG) ALLEVATI ALL’ APERTO
    Campo di applicazione
    Allevamenti di bovini da latte a stabulazione libera senza ricorso al pascolo. Allevamenti di bovini da carne a stabulazione libera senza ricorso al pascolo. Allevamenti di bovini da latte e/o da carne a stabulazione libera con ricorso al pascolo o allevati integralmente al pascolo. Allevamenti di bovini da latte e/o da carne fino a 50 capi con:
    – stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo;
    – stabulazione fissa non permanente con almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera.
    Suini a partire dai 50 Kg allevati all’aperto per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 4 mesi di vita.
    MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
    Numero Addetti
    Almeno 1 ogni 80 animali (nel caso la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura).
    Almeno 1 operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura).
    1 operatore ogni 400 animali. Almeno 1 ogni 80 animali (nel caso la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura).
    Almeno 1 operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura).
    Formazione Addetti
    Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale biosicurezza e uso prudente del medicinale veterinario da ripetere ogni 3 anni.
    Ispezione e controllo degli animali adulti e dei vitelli
    Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. Durante l’allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate.
    Alimentazione
    Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo di base (manze-asciutta-lattazione) e composta da alimenti sani. Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani.
    Tipologia di alimentazione
    Garantita nelle 24h, se frazionata concentrati somministrati almeno in 2 volte.
    Gestione dei pavimenti e delle aree non adibite al decubito
    Pavimenti e aree discretamente puliti e gestiti in modo adeguato.
    Gestione degli ambienti di stabulazione e/o della lettiera
    Ambienti discretamente puliti con ricambio idoneo della lettiera: grigliati puliti e senza accumuli fecali.
    Locali ed attrezzature per la mungitura
    Gruppi di mungitura puliti, ammessa lieve presenza di feci su pavimenti e muri.
    Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi
    Almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali, se a vasca 6-7 cm/capo, collocati in zone differenti. Almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali, se a vasca 6 cm/capo.
    Numero di posti disponibili in mangiatoia
    Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali 200 kg p.v. ≥ 0,4 m/capo.
    Tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo.
    Tra 300 e 400 kg p.v. ≥ 0,6 m/capo.
    Tra 400 e 500 kg p.v. ≥ 0,65 m/capo.
    600 kg p.v. ≥ 0,7 m/capo.


    Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali.

    Libertà di movimento degli animali
    Bovine da latte, in asciutta e nel peri-parto: 6 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali.
    Manze: 3,5 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali.
    500 Kg p.v. 2,5 m²/capo.
    Tra 500 e 600 kg p.v. 3,0 m²/capo.
    Tra 600 e 700 kg p.v. 3,5 m²/capo.
    Tra 700 e 800 kg p.v. 4,0 m²/capo.; 800 kg p.v. 4,5 m²/capo;
    Vacche nutrici e tori 6,0 m²/capo.
    Modalità di calcolo della superficie disponibile per il decubito: nel caso di recinti o box dalla forma simile a un quadrato oppure con fronte mangiatoia disposto sul lato più corto, vanno esclusi circa 1,5 m di profondità; nel caso di fronte mangiatoia lungo almeno 1,5 volte la profondità del recinto va escluso circa 1 m di profondità.
    Bovine adulte: 6 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali.
    Manze: 3,5 m²/capo o n. cuccette > 90% n. Animali.
    Bovini da carne: 2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg.
    Pascolo* Almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo.
    Stabulazione Libera
    Bovine adulte e vacche nutrici:6 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali.
    Manze:3,5 m²/capo o n. cuccette 90% n. Animali.
    Bovini da carne:2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg.
    Stabulazione fissa
    Tutti i bovini devono avere a disposizione un’impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.
    Pascolo Tutti i bovini devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un’area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l’accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m2/capo.
    La superficie minima di stabulazione nell’allevamento all’aperto per suini oltre i 50 kg è pari ad almeno 250 m2/capo, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione ambientale. Nel caso di presenza di ricovero, le superficie minime di stabulazione coperte sono:
    Da 51 a 85 kg p.v.≥ 0,55 m²/capo.
    Da 86 a 110 kg p.v.≥ 0,65 m²/capo.
    Oltre 110 kg p.v.≥ 1 m²/capo.
    Libertà di movimento vitelli da 8 settimane a 6 mesi
    1,70 m²/capo fino a 150 kg p.v.

    1,90 m²/capo per animali con p.v. tra 150 e 220 kg.

    2,00 m²/capo per animali con p.v. superiore a 220 kg

    1,70 m²/capo fino a 150 kg p.v.

    1,90 m²/capo per animali con p.v. tra 150 e 220 kg.

    2,00 m²/capo per animali con p.v. superiore a 220 kg.

    1,70 m²/capo fino a 150 kg p.v.

    1,90 m²/capo per animali con p.v. tra 150 e 220 kg.

    2,00 m²/capo per animali con p.v. superiore a 220 kg.

    1,70 m²/capo fino a 150 kg p.v.

    1,90 m²/capo per animali con p.v. tra 150 e 220 kg.

    2,00 m²/capo per animali con p.v. superiore a 220 kg.

    Libertà di movimento vitelli da 2 a 8 settimane
    Recinto con 2 vitelli, con dimensioni minime di 1 m²/capo (lunghezza minima del lato corto 130 cm). **
    Pavimentazione della stalla
    Pavimentazione idonea e rugosa in tutte le superfici o presenza di lettiera adeguata.
    Area infermeria
    Locale appositamente preparato e identificato per accogliere animali malati o feriti, munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda. Locale appositamente preparato e identificato per accogliere animali malati o feriti, munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda. In stalla: locale identificato dotato di lettiera o tappettino confortevole.
    Al pascolo (solo se non adiacente all’azienda): presenza di aree di contenimento o cattura, anche mobili.
    ***
    Temperatura e Umidità
    Condizioni microclimatiche idonee es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione / aerazione. Per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche. Ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d’acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo.
    Gas nocivi
    Concentrazioni nei locali di allevamento degli animali adulti:NH3 < 20 ppm.CO2 < 3000 ppm.
    Illuminazione
    Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore.
    Sanità della mammella
    Media geometrica mobile delle cellule somatiche < 300.000 cell/ml, calcolata su un periodo di tre mesi.
    ABMs
    Meno del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. Bovine da latte:< 10% animali con BCS < 2 o > 4,25.
    Bovini da carne:< 10% animali con BCS < 2.
    Il numero di animali con BCS < a 2 deve essere inferiore al 7 % dell’effettivo. Qualora superi il 4 % è previsto che l’allevatore analizzi le cause e i fattori di rischio e identifichi ed attui opportune azioni correttive. La stabulazione degli eventuali animali sottopeso (con BCS insufficiente) avviene nell’area infermeria o in un’area separata.
    Mortalità annuale Bovini adulti
    < 5% < 5%***
    MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
    Lotta a roditori e insetti
    Presenza ed attuazione di procedure definite ed organiche di lotta agli infestanti.
    Controllo dell’acqua
    Controllo almeno annuale dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica Batterica Totale.
    Accesso visitatori
    Tutti i visitatori devono indossare calzari monouso o stivali lasciati in azienda.
    Dogana Danese
    Sulla base dell’analisi del rischio, l’Operatore ha identificato e documentato le caratteristiche della dogana danese nonché le modalità per la corretta attuazione e mantenimento.
    Isolamento e Quarantena
    Nel caso di nuova introduzione di suini, deve essere individuata un’area di isolamento destinata al loro controllo e osservazione. Tale area dovrà essere opportunamente separata dal resto dell’allevamento sia strutturalmente che funzionalmente.
    MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
    Valori di DDD****
    Entro la mediana Regionale o < 10% rispetto anno precedente.
    Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
    Almeno 1 volta l’anno.
    Test di sensibilità per l’uso di antibiotici
    Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro.
    Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con, Polimixine (Colistina), con monitoraggio sanitario annuale che dia evidenza che il trattamento è stato effettuato solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro.
    MACROAREA TUTELA DELL’AMBIENTE (AM)
    Utilizzo dell’acqua
    Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l’uso dell’acqua per il lavaggio delle superfici.
    MODALITA’ DI ETICHETTATURA
    Informazioni che potranno essere riportate nei documenti vendita o in etichetta
    Allevamento a stabulazione libera. Allevamento a stabulazione libera. Allevamento a stabulazione libera con ricorso al pascolo.
    o
    Allevamento al pascolo integrale.
    Piccolo allevamento con ricorso al pascolo allevamenti a stabulazione libera nei quali almeno il 30% dei bovini accedono al pascolo per almeno 60 gg/anno e allevamenti a stabulazione fissa nei quali tutti i bovini accedono al pascolo per almeno 60 giorni all’anno;
    Piccolo allevamento: allevamenti a stabulazione libera senza ricorso al pascolo e allevamenti a stabulazione fissa nei quali tutti i bovini accedono ad un’area di esercizio per almeno 60 giorni all’anno.
    Suini da ingrasso all’aperto.
    * Allevamento a stabulazione libera di bovini da latte o da carne con più di 50 capi allevati nella stessa unità epidemiologica (indipendentemente dalla loro proprietà) dove almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo. Pascolo definito come una superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m2/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato; il pascolo deve essere dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.

    ** Il requisito “Vitelli da 2 a 8 settimane di vita” è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.

    *** Requisiti applicabili ad allevamenti con più di 100 capi.

    **** Eventuali modifiche della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) potranno essere effettuate con Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.


    Sanzioni premi PAC Ecoschema 1 Livello 1 e Livello 2 anni 2023-2024

    AGEA con la Circolare n. 28624 del 09/04/2024 disciplina l’applicazione delle sanzioni, ovvero la riduzione o l’esclusione dei pagamenti, in relazione ai regimi per il clima, l’ambiente e il Benessere degli Animali (Ecoschemi).

    Relativamente all’ Ecoschema 1, pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il Benessere Animale, il premio spetta agli agricoltori che aderiscono ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo Classyfarm (Ecoschema 1 – Livello 1) o, alternativamente, che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) che, per i soli anni 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare allegato al Decreto Ministeriale n. 690602 del 15/12/2023 (Ecoschema 1 – Livello 2).

    In riferimento all’Ecoschema 1 (Livello 1 e Livello 2) AGEA ha stabilito che il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, comporta la sola esclusione dal pagamento del singolo allevamento, come anche chiarito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) con nota prot. n. 160620 del 08/04/2024.

    Non è prevista quindi alcuna sanzione, in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dall’Ecoschema 1 (Livello 1 e Livello 2) per gli anni 2023 e 2024, ma solo la perdita del premio.


    Premi PAC 2023 Ecoschema 1 - Provvisori

    AGEA con la Circolare n. 18783 del 05/03/2024 ha definito gli importi unitari “provvisori” erogabili da parte degli Organismi Pagatori alle aziende che hanno fatto richiesta dell’Ecoschema 1 per la campagna 2023.

    L’importo unitario “provvisorio” è calcolato dal rapporto tra il plafond destinato dal singolo intervento nell’ambito del PSP e le UBA ammissibili alla data della Circolare.

    Per i soli interventi bovini, si evidenzia che le UBA accertate per il Livello 2 dagli Organismi Pagatori sono state riparametrate con quelle programmate da PSP per il Livello 1, ciò ha comportato una riduzione di un importo unitario del Livello 1 al fine di aumentare la dotazione finanziaria del Livello 2.

    Di seguito la tabella presente nella Circolare AGEA sopra citata, dove nella colonna evidenziata in verde sono descritti gli importi unitari “provvisori” previsti per ciascun intervento.

    Intervento
    Importo unitario
    Medio da PSP
    Importo unitario
    Minimo da PSP
    Importo unitario
    Massimo da PSP
    Importo unitario
    “provvisorio” per i
    pagamenti dei saldi
    Eco-schema 1.1 – bovini duplice attitudine 54,00 37,80 156,33 63,00
    Eco-schema 1.1 – bovini da carne 54,00 37,80 116,11 63,00
    Eco-schema 1.1 – bovini da latte 66,00 46,20 156,33 77,00
    Eco-schema 1.1 – bufalini 66,00 46,20 129,26 67,00
    Eco-schema 1.1 – suini 24,00 16,80 34,70 17,00
    Eco-schema 1.1 – vitelli a carne bianca 24,00 16,80 90,73 54,00
    Eco-schema 1.1 – ovini 60,00 42,00 127,37 64,00
    Eco-schema 1.1 – caprini 60,00 42,00 127,37 91,00
    Eco-schema 1.2 – bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne 240,00 168,00 537,00 110,00
    Eco-schema 1.2 – suini in allevamento semibrado 300,00 210,00 819,15 32,00

     

    Seguirà una Circolare di AGEA a chiusura della campagna 2023 dove saranno determinati e pubblicati gli importi unitari “definitivi “di tutti gli interventi previsti dall’Ecoschema 1.

    Nella sezione Normativa è presente la circolare AGEA completa.

     


    sqnba-sistema-qualità-nazionale-benessere-animale-bovini-3

    PAC Ecoschema 1 – Livello 2

    La PAC 2023-2027 attraverso l’Ecoschema 1 – Livello 2 (pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il Benessere Animale) prevede per gli anni 2023 e 2024 agli allevamenti, i seguenti livelli di sostegno (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024):

    • Bovina da latte e duplice attitudine 240 €/UBA
    • Bovini da carne 240 €/UBA
    • Suini (tutte le categorie) 300 €/UBA

    Le UBA (Unità Bestiame Adulto) sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

    • Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni = 1,0 UBA
    • Bovini da sei mesi a due anni = 0,6 UBA
    • Bovini di meno di sei mesi = 0,4 UBA
    • Scrofe riproduttrici > 50 Kg = 0,5 UBA
    • Altri suini = 0,3 UBA

    Le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria.

    Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

    Hanno diritto al premio gli allevamenti di bovini convenzionali (da latte, da carne, a duplice attitudine) e di suini che:

    1. Abbiano effettuato la registrazione/iscrizione nel sistema ClassyFarm;
    2. Rispettano i requisiti previsti dall’Ecoschema 1 – Livello 1, ovvero:
    • Hanno valori di DDD entro la mediana regionale dell’anno precedente;
    • Nel caso i valori di DDD siano superiori alla mediana regionale hanno ottenuto una riduzione del 10% rispetto all’anno precedente;
    1. Aderiscono agli impegni riportati nel “Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo” allegato al Decreto Ministeriale n. 690602 del 15/12/2023. Gli allevamenti garantiscono che gli animali abbiano accesso al pascolo, definita come area con superficie inerbita o oltra copertura vegetale per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni.

    La densità del bestiame al pascolo non deve superare le 2 UBA/ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati e le 4 UBA/ettaro nelle altre zone.

    NB. Per gli allevamenti biologici non è richiesto il rispetto dei requisiti sopra riportati, idem per gli allevamenti con un massimo di 10 UBA purché rispettino l’obbligo di pascolamento (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).

    Possono accedere all’Ecoschema 1 – Livello 2 anche singoli gruppi di animali della stessa specie e orientamento produttivo; a titolo esemplificativo un allevamento di vacche da latte può richiedere il contributo per il solo gruppo di animali che ha accesso al pascolo quali ad esempio la rimonta o le vacche in asciutta.

    Nel caso in cui l’allevatore intenda aderire all’ Ecoschema 1 – Livello 1 con un gruppo di animali e all’Ecoschema 1 – Livello 2 con un altro gruppo di animali (della medesima specie e orientamento produttivo), sarà necessario demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.

    I terreni destinati al pascolamento devono essere inseriti nella domanda unica dell’azienda richiedente il contributo sulla base di idoneo titolo di conduzione. Nel caso in cui i terreni destinati al pascolamento non siano inseriti nella domanda unica l’azienda richiedente il contributo dovrà comunicare all’Organismo Pagatore il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.

    Requisiti da rispettare anno 2025 e successivi

    1. Rispettare i requisiti previsti dall’Ecoschema 1 – Livello 1;
    2. Aderire al Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA);
    3. Rispettare i requisiti dei disciplinari di riferimento oggetto di certificazione da parte degli Organismi di Controllo accreditati.

    Scadenze e comunicazioni agli Organismi Pagatori

    Scadenze riferite all‘anno 2023

    Per l’anno di riferimento 2023 l’azienda richiedente il premio deve comunicare all’Organismo Pagatore dal 29 gennaio 2024 sino al 16 febbraio 2024 le seguenti informazioni (Rif. Circolare AGEA n. 6893 del 25/01/2024 e Nota integrativa AGEA n. 6894 del 25/01/2024):

    • Codice allevamento;
    • Orientamento dell’allevamento (esempio: allevamento di “bovini” orientamento produttivo “vacche da latte”);
    • Numero di capi che hanno pascolato, distinto per classe animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi) *;
    • Periodo di pascolamento (data inizio e data fine);
    • Allegare alla dichiarazione la stampa del registro di stalla anno 2023.

    *La dichiarazione del numero di capi deve essere prodotta dagli agricoltori che richiedono il premio per una parte degli animali presenti in allevamento; viceversa, la richiesta si intenderà riferita a tutti i capi dell’allevamento.

    La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN (Es: malga).

     

    Procedura invio Dichiarazione agli Organismi Pagatori anno 2023

    ALLEVATORE ASSISTITO DA UN SOGGETTO ACCREDITATO DALL’OP AGEA (CAA)

    L’allevatore che ha presentato la domanda tramite il proprio CAA trova le procedure e la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione integrativa presso lo stesso CAA. Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente la Dichiarazione all’Organismo Pagatore di competenza. 

    ALLEVATORE NON ASSISTITO DA SOGGETTO ACCREDITATO DALL’OP AGEA (CAA)

    L’allevatore deve rivolgersi all’ufficio informazioni e relazioni con l’utenza, infoutenza@agea.gov.it, affinché lo stesso possa trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della dichiarazione direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it).

     

    Scadenze riferite all‘anno 2024

    Per l’anno di riferimento 2024 l’azienda richiedente il premio deve comunicare all’Organismo Pagatore entro il 31 maggio 2024 le seguenti informazioni (Rif. Circolare AGEA n. 6893 del 25/01/2024 e Nota integrativa AGEA n. 6894 del 25/01/2024):

    • Codice allevamento;
    • Orientamento dell’allevamento (esempio: allevamento di “bovini” orientamento produttivo “vacche da latte”);
    • Numero di capi che hanno pascolato, distinto per classe animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi) *;
    • Numero identificativo di tutti i capi che hanno accesso al pascolo (Rif. Circolare AGEA n. 21371 del 14/03/2024);
    • Periodo di pascolamento (data inizio e data fine).

    *La dichiarazione del numero di capi deve essere prodotta dagli allevatori che richiederanno il contributo per una parte degli animali presenti in allevamento; viceversa, la richiesta si intenderà riferita a tutti i capi dell’allevamento.

    La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN.

    La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024.