Il Decreto Interministeriale n. 563467 emanato il 23/10/2024 dal MASAF e dal Ministero della Salute oltre ad approvare i cinque Disciplinari Tecnici del “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale” (SQNBA), all’Articolo 1 sostituisce gli allegati 1 e 2 presenti nel Decreto Interministeriale n. 341750 del 02/08/2022 con i seguenti:

  • Allegato 1 “Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione;
  • Allegato 2 “Requisiti per gli Operatori del settore alimentare”.

L’allegato 2 definisce i requisiti specifici destinati agli Operatori del settore alimentare che manipolano o etichettano prodotti alimentari utilizzando i riferimenti all’SQNBA.

 

Elenchiamo di seguito i principali requisiti:

  • Tutti gli Operatori del settore alimentare, ad esclusione degli Operatori della produzione primaria che svolgono attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA, devono essere certificati ai sensi della Catena di Custodia per il SQNBA da un Organismo di Certificazione iscritto nell’elenco tenuto dal MASAF.
  • La Catena di Custodia, di seguito CoC (Chain of Custody), deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore
  • Gli Operatori del settore alimentare possono richiedere una certificazione di gruppo; gli Operatori aderenti al gruppo svolgono fasi successive e consecutive per la realizzazione del prodotto, o svolgono la stessa attività.
  • Ciascun Operatore del settore alimentare deve identificare i fornitori in possesso di un certificato individuale o di gruppo valido a fronte della CoC del SQNBA per i prodotti di interesse. Inoltre, deve essere definito un metodo per verificare la corrispondenza del materiale in ingresso con quello effettivamente acquistato.
  • L’Operatore del settore alimentare deve documentare la gestione delle non conformità rilevate durante le attività legate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti SQNBA e deve definire una procedura di identificazione dei prodotti non conformi.
  • La documentazione del sistema di CoC deve essere aggiornata, conservata, rintracciabile ed archiviata per un tempo minimo pari alla durata di vita del prodotto più un anno.
  • Per comunicare l’origine certificata a fronte del SQNBA dei prodotti o delle materie prime, non saranno ritenute equivalenti le eventuali altre certificazioni relative alla rintracciabilità di prodotto in possesso dell’Operatore.

 

Il Decreto Interministeriale è entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione avvenuta il giorno 08/11/2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il testo completo del Decreto Interministeriale all’interno della pagina Normativa del nostro sito.