PAC Ecoschema 1 – Livello 2
La PAC 2023-2027 attraverso l’Ecoschema 1 – Livello 2 (pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il Benessere Animale) prevede per gli anni 2023 e 2024 agli allevamenti, i seguenti livelli di sostegno (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024):
- Bovina da latte e duplice attitudine 240 €/UBA
- Bovini da carne 240 €/UBA
- Suini (tutte le categorie) 300 €/UBA
Le UBA (Unità Bestiame Adulto) sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:
- Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni = 1,0 UBA
- Bovini da sei mesi a due anni = 0,6 UBA
- Bovini di meno di sei mesi = 0,4 UBA
- Scrofe riproduttrici > 50 Kg = 0,5 UBA
- Altri suini = 0,3 UBA
Le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria.
Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.
Hanno diritto al premio gli allevamenti di bovini convenzionali (da latte, da carne, a duplice attitudine) e di suini che:
- Abbiano effettuato la registrazione/iscrizione nel sistema ClassyFarm;
- Rispettano i requisiti previsti dall’Ecoschema 1 – Livello 1, ovvero:
- Hanno valori di DDD entro la mediana regionale dell’anno precedente;
- Nel caso i valori di DDD siano superiori alla mediana regionale hanno ottenuto una riduzione del 10% rispetto all’anno precedente;
- Aderiscono agli impegni riportati nel “Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo” allegato al Decreto Ministeriale n. 690602 del 15/12/2023. Gli allevamenti garantiscono che gli animali abbiano accesso al pascolo, definita come area con superficie inerbita o oltra copertura vegetale per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni.
La densità del bestiame al pascolo non deve superare le 2 UBA/ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati e le 4 UBA/ettaro nelle altre zone.
NB. Per gli allevamenti biologici non è richiesto il rispetto dei requisiti sopra riportati, idem per gli allevamenti con un massimo di 10 UBA purché rispettino l’obbligo di pascolamento (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).
Possono accedere all’Ecoschema 1 – Livello 2 anche singoli gruppi di animali della stessa specie e orientamento produttivo; a titolo esemplificativo un allevamento di vacche da latte può richiedere il contributo per il solo gruppo di animali che ha accesso al pascolo quali ad esempio la rimonta o le vacche in asciutta.
Nel caso in cui l’allevatore intenda aderire all’ Ecoschema 1 – Livello 1 con un gruppo di animali e all’Ecoschema 1 – Livello 2 con un altro gruppo di animali (della medesima specie e orientamento produttivo), sarà necessario demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.
I terreni destinati al pascolamento devono essere inseriti nella domanda unica dell’azienda richiedente il contributo sulla base di idoneo titolo di conduzione. Nel caso in cui i terreni destinati al pascolamento non siano inseriti nella domanda unica l’azienda richiedente il contributo dovrà comunicare all’Organismo Pagatore il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.
Requisiti da rispettare anno 2025 e successivi
- Rispettare i requisiti previsti dall’Ecoschema 1 – Livello 1;
- Aderire al Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA);
- Rispettare i requisiti dei disciplinari di riferimento oggetto di certificazione da parte degli Organismi di Controllo accreditati.
Scadenze e comunicazioni agli Organismi Pagatori
Scadenze riferite all‘anno 2023
Per l’anno di riferimento 2023 l’azienda richiedente il premio deve comunicare all’Organismo Pagatore dal 29 gennaio 2024 sino al 16 febbraio 2024 le seguenti informazioni (Rif. Circolare AGEA n. 6893 del 25/01/2024 e Nota integrativa AGEA n. 6894 del 25/01/2024):
- Codice allevamento;
- Orientamento dell’allevamento (esempio: allevamento di “bovini” orientamento produttivo “vacche da latte”);
- Numero di capi che hanno pascolato, distinto per classe animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi) *;
- Periodo di pascolamento (data inizio e data fine);
- Allegare alla dichiarazione la stampa del registro di stalla anno 2023.
*La dichiarazione del numero di capi deve essere prodotta dagli agricoltori che richiedono il premio per una parte degli animali presenti in allevamento; viceversa, la richiesta si intenderà riferita a tutti i capi dell’allevamento.
La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN (Es: malga).
Procedura invio Dichiarazione agli Organismi Pagatori anno 2023
ALLEVATORE ASSISTITO DA UN SOGGETTO ACCREDITATO DALL’OP AGEA (CAA)
L’allevatore che ha presentato la domanda tramite il proprio CAA trova le procedure e la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione integrativa presso lo stesso CAA. Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente la Dichiarazione all’Organismo Pagatore di competenza.
ALLEVATORE NON ASSISTITO DA SOGGETTO ACCREDITATO DALL’OP AGEA (CAA)
L’allevatore deve rivolgersi all’ufficio informazioni e relazioni con l’utenza, infoutenza@agea.gov.it, affinché lo stesso possa trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della dichiarazione direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it).
Scadenze riferite all‘anno 2024
Per l’anno di riferimento 2024 l’azienda richiedente il premio deve comunicare all’Organismo Pagatore entro il 31 maggio 2024 le seguenti informazioni (Rif. Circolare AGEA n. 6893 del 25/01/2024 e Nota integrativa AGEA n. 6894 del 25/01/2024):
- Codice allevamento;
- Orientamento dell’allevamento (esempio: allevamento di “bovini” orientamento produttivo “vacche da latte”);
- Numero di capi che hanno pascolato, distinto per classe animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi) *;
- Numero identificativo di tutti i capi che hanno accesso al pascolo (Rif. Circolare AGEA n. 21371 del 14/03/2024);
- Periodo di pascolamento (data inizio e data fine).
*La dichiarazione del numero di capi deve essere prodotta dagli allevatori che richiederanno il contributo per una parte degli animali presenti in allevamento; viceversa, la richiesta si intenderà riferita a tutti i capi dell’allevamento.
La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN.
La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024.
CTSBA – Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale
Il CTSBA (Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale), istituito con il Decreto Interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, è costituito da rappresentanti ed esperti dei principali stakeholders: Ministero della Salute, MASAF, Regioni e Provincie Autonome, Accredia, CREA, IZS.
Al CTSBA sono affidati i seguenti compiti:
- Stabilire i requisiti necessari per ottenere la certificazione SQNBA relativi alle diverse specie animali e orientamenti produttivi.
- Definire le modalità di identificazione dei prodotti certificati SQNBA.
- Coordinare le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario.
- Armonizzare le norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF, o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- Valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l’osservanza di impegni crescenti relativi al Benessere Animale negli allevamenti.
Il CTSBA in definitiva rappresenta l’organo tecnico che ha il compito di definire le regole di gestione di tutto ciò che ha attinenza con il SQNBA, dai disciplinari di produzione fino alle modalità di etichettatura dei prodotti certificati.
Allo stato attuale i Disciplinari Tecnici dove sono definiti i requisiti necessari per ottenere la certificazione SQNBA, delle diverse specie animali e orientamenti produttivi, sono in fase di stesura da parte del CTSBA.
Decreto quadro del SQNBA
Il documento di riferimento che disciplina il SQNBA (Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale) è il Decreto Interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, emanato dal Ministero della Salute e dal MIPAAF ora denominato MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste); tale decreto attua quanto previsto dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.
È un decreto “quadro” che indica le procedure da seguire per la definizione dei requisiti di salute e Benessere Animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali; esso disciplina anche le modalità di rilascio della certificazione SQNBA.
Nel decreto sono definite anche le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva possono commercializzare gli animali provenienti da allevamenti certificati e i prodotti di origine animale da essi ottenuti.
Di seguito i concetti cardine del decreto:
- L’adesione al SQNBA è su base volontaria, si applica agli operatori della produzione primaria (allevamenti) e del settore alimentare (aziende di trasformazione dei prodotti di origine animale).
- I soggetti che aderiscono al SQNBA si impegnano a garantire requisiti di salute e Benessere Animale, a ridurre l’uso degli antibiotici e a garantire una maggiore sostenibilità dell’allevamento.
- Le informazioni fornite al consumatore riguardanti il Benessere Animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario, devono avvenire in conformità a quanto previsto del decreto, relativamente alla produzione e commercializzazione di animali e prodotti di origine animale da essi derivati.
- I soggetti che aderiscono al SQNBA si impegnano a garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione, il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto, adottando misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio tra animali e prodotti di origine animale certificati SQNBA, rispetto a quelli non certificati.
- La domanda di adesione al SQNBA deve essere presentata da un operatore della produzione primaria (allevamento) o da un operatore del settore alimentare (azienda di trasformazione) ad un organismo di certificazione scelto tra quelli presenti nell’elenco disponibile sul sito istituzionale del MASAF.
- L’Organismo di Certificazione, attraverso verifiche documentali e in situ, valuta la conformità dei richiedenti la certificazione SQNBA; tali valutazioni includono l’idoneità delle procedure di gestione dell’azienda, la verifica della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA, di mantenere l’identificazione e la tracciabilità degli animali e dei prodotti lungo la filiera. L’Organismo di Certificazione valuta inoltre le registrazioni a supporto dell’intero processo e verifica il corretto uso delle informazioni relative all’etichettatura.
- L’Organismo di Certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare. L’elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA viene reso disponibile anche sul sito del MASAF.
- La commercializzazione e l’etichettatura degli animali e dei prodotti alimentari da essi ottenuti devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal decreto, lo stesso vale per le informazioni fornite ai consumatori.