PAC ECOSCHEMA 1 – LIVELLO 1: Definita la baseline dei DDD

In data 02/08/2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ed il Ministero della Salute hanno emanato il Decreto Interministeriale n. 353015 che modifica i criteri di calcolo delle soglie dei DDD da rispettare per avere accesso ai premi PAC previsti dall’Ecoschema 1 - Livello 1 a partire dall’anno di domanda 2024.

Nello specifico sono state definite delle soglie di DDD da rispettare che vanno a sostituire la mediana regionale di riferimento.

Hanno diritto al premio gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto al valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l’anno precedente:

1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato nella tabella sotto riportata riferita alle diverse specie e orientamenti produttivi;

2) hanno valori DDD superiori al valore indicato nella tabella sotto riportata ma lo riducono del 10% rispetto all’anno 2022.

 

Di seguito la tabella con valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD) per specie e orientamento produttivo come riportata nel Decreto Interministeriale:

 

Specie
 Orientamento Produttivo 
 Soglia 
Bovina Latte 3
Bovina Linea Vacca Vitello 0,9
Bovina Carne Rossa 5
Bovina Misto 3
Bovina Carne (Altro) 2
Bovina Carne Bianca 44
Suina Ingrasso 9
Suina Ciclo Aperto 20
Suina Ciclo Chiuso 12
Ovina Latte 0,7
Ovina Misto 0,4
Ovina Carne 0,1
Bufalina Latte 0,7
Bufalina Misto 0,7
Bufalina Carne 0,1
Caprina Misto 0,1
Caprina Latte 1
Caprina Carne 0,1

 


Premi PAC 2023 Ecoschema 1 - Definitivi

AGEA con la Circolare n. 46532 del 10/06/2024 comunica che ha ridefinito gli importi unitari erogabili da parte degli Organismi Pagatori alle aziende che hanno fatto richiesta di taluni interventi dell’eco-schema 1 per la campagna 2023.

Salvo quanto contenuto nella Circolare sopra citata, per tutti gli altri interventi rimangono confermati gli importi unitari previsti dalla Circolare AGEA n. 37255 del 10/05/2024.

Di seguito tabella riassuntiva dove nella colonna evidenziata in verde sono descritti gli importi unitari “definitivi” previsti per ciascun intervento.

 

Intervento
 Capi comunicati dagli Organismi pagatori 
 Plafond rimodulato 
 Importo unitario massimo previsto da PSP 
 Importo unitario definitivo erogabile 
Eco-schema 1.1 - bovini duplice attitudine 167.382,49 11.382.009,32 156,33 68,00
Eco-schema 1.1 - bovini da carne 697.682,27 47.442.394,36 116,11 68,00
Eco-schema 1.1 - bovini da latte 1.363.208,41 113.146.298,03 156,33 83,00
Eco-schema 1.1 – bufalini 245.719,65 16.463.216,55 129,26 67,00
Eco-schema 1.1 - caprini 72.710,26 6.616.633,66 127,37 91,00
Eco-schema 1.1 - ovini 583.076,36 43.211.789,0396 127,37 74,11
Eco-schema 1.1 - suini 2.401.235,13 40.820.997,21 34,70 17,00
Eco-schema 1.1 - vitelli a carne bianca 72.747,25 3.928.351,50 90,73 54,00
Eco-schema 1.2 - bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne 804.475,43 88.492.297,30 537,00 116,11
Eco-schema 1.2 - suini in allevamento semibrado 15.104,41 824.137,5876 819,15 54,56

 

Nella sezione Normativa sono presenti le Circolari AGEA e gli allegati con gli importi unitari definitivi.

 


Sanzioni premi PAC Ecoschema 1 Livello 1 e Livello 2 anni 2023-2024

AGEA con la Circolare n. 28624 del 09/04/2024 disciplina l’applicazione delle sanzioni, ovvero la riduzione o l’esclusione dei pagamenti, in relazione ai regimi per il clima, l’ambiente e il Benessere degli Animali (Ecoschemi).

Relativamente all’ Ecoschema 1, pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il Benessere Animale, il premio spetta agli agricoltori che aderiscono ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo Classyfarm (Ecoschema 1 – Livello 1) o, alternativamente, che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) che, per i soli anni 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare allegato al Decreto Ministeriale n. 690602 del 15/12/2023 (Ecoschema 1 – Livello 2).

In riferimento all’Ecoschema 1 (Livello 1 e Livello 2) AGEA ha stabilito che il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, comporta la sola esclusione dal pagamento del singolo allevamento, come anche chiarito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) con nota prot. n. 160620 del 08/04/2024.

Non è prevista quindi alcuna sanzione, in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dall’Ecoschema 1 (Livello 1 e Livello 2) per gli anni 2023 e 2024, ma solo la perdita del premio.


Premi PAC 2023 Ecoschema 1 - Provvisori

AGEA con la Circolare n. 18783 del 05/03/2024 ha definito gli importi unitari “provvisori” erogabili da parte degli Organismi Pagatori alle aziende che hanno fatto richiesta dell’Ecoschema 1 per la campagna 2023.

L’importo unitario “provvisorio” è calcolato dal rapporto tra il plafond destinato dal singolo intervento nell’ambito del PSP e le UBA ammissibili alla data della Circolare.

Per i soli interventi bovini, si evidenzia che le UBA accertate per il Livello 2 dagli Organismi Pagatori sono state riparametrate con quelle programmate da PSP per il Livello 1, ciò ha comportato una riduzione di un importo unitario del Livello 1 al fine di aumentare la dotazione finanziaria del Livello 2.

Di seguito la tabella presente nella Circolare AGEA sopra citata, dove nella colonna evidenziata in verde sono descritti gli importi unitari “provvisori” previsti per ciascun intervento.

 

Intervento
Importo unitario
Medio da PSP
Importo unitario
Minimo da PSP
Importo unitario
Massimo da PSP
Importo unitario
“provvisorio” per i
pagamenti dei saldi
Eco-schema 1.1 – bovini duplice attitudine 54,00 37,80 156,33 63,00
Eco-schema 1.1 – bovini da carne 54,00 37,80 116,11 63,00
Eco-schema 1.1 – bovini da latte 66,00 46,20 156,33 77,00
Eco-schema 1.1 – bufalini 66,00 46,20 129,26 67,00
Eco-schema 1.1 – suini 24,00 16,80 34,70 17,00
Eco-schema 1.1 – vitelli a carne bianca 24,00 16,80 90,73 54,00
Eco-schema 1.1 – ovini 60,00 42,00 127,37 64,00
Eco-schema 1.1 – caprini 60,00 42,00 127,37 91,00
Eco-schema 1.2 – bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne 240,00 168,00 537,00 110,00
Eco-schema 1.2 – suini in allevamento semibrado 300,00 210,00 819,15 32,00

 

Seguirà una Circolare di AGEA a chiusura della campagna 2023 dove saranno determinati e pubblicati gli importi unitari “definitivi “di tutti gli interventi previsti dall’Ecoschema 1.

Nella sezione Normativa è presente la circolare AGEA completa.

 


Scadenze e comunicazioni agli Organismi Pagatori

Scadenze riferite all‘anno 2023

Per l’anno di riferimento 2023 l’azienda richiedente il premio deve comunicare all’Organismo Pagatore dal 29 gennaio 2024 sino al 16 febbraio 2024 le seguenti informazioni (Rif. Circolare AGEA n. 6893 del 25/01/2024 e Nota integrativa AGEA n. 6894 del 25/01/2024):

  • Codice allevamento;
  • Orientamento dell’allevamento (esempio: allevamento di “bovini” orientamento produttivo “vacche da latte”);
  • Numero di capi che hanno pascolato, distinto per classe animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi) *;
  • Periodo di pascolamento (data inizio e data fine);
  • Allegare alla dichiarazione la stampa del registro di stalla anno 2023.

*La dichiarazione del numero di capi deve essere prodotta dagli agricoltori che richiedono il premio per una parte degli animali presenti in allevamento; viceversa, la richiesta si intenderà riferita a tutti i capi dell’allevamento.

La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN (Es: malga).

 

Procedura invio Dichiarazione agli Organismi Pagatori anno 2023

ALLEVATORE ASSISTITO DA UN SOGGETTO ACCREDITATO DALL’OP AGEA (CAA)

L’allevatore che ha presentato la domanda tramite il proprio CAA trova le procedure e la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione integrativa presso lo stesso CAA. Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente la Dichiarazione all’Organismo Pagatore di competenza. 

ALLEVATORE NON ASSISTITO DA SOGGETTO ACCREDITATO DALL’OP AGEA (CAA)

L’allevatore deve rivolgersi all’ufficio informazioni e relazioni con l’utenza, infoutenza@agea.gov.it, affinché lo stesso possa trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della dichiarazione direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it).

 

Scadenze riferite all‘anno 2024

Per l’anno di riferimento 2024 l’azienda richiedente il premio deve comunicare all’Organismo Pagatore entro il 31 maggio 2024 le seguenti informazioni (Rif. Circolare AGEA n. 6893 del 25/01/2024 e Nota integrativa AGEA n. 6894 del 25/01/2024):

  • Codice allevamento;
  • Orientamento dell’allevamento (esempio: allevamento di “bovini” orientamento produttivo “vacche da latte”);
  • Numero di capi che hanno pascolato, distinto per classe animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi) *;
  • Numero identificativo di tutti i capi che hanno accesso al pascolo (Rif. Circolare AGEA n. 21371 del 14/03/2024);
  • Periodo di pascolamento (data inizio e data fine).

*La dichiarazione del numero di capi deve essere prodotta dagli allevatori che richiederanno il contributo per una parte degli animali presenti in allevamento; viceversa, la richiesta si intenderà riferita a tutti i capi dell’allevamento.

La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN.

La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024.