Guida sulle modalità di Certificazione degli Operatori del settore alimentare

Il Decreto Interministeriale n. 563467 emanato il 23/10/2024 dal MASAF e dal Ministero della Salute oltre ad approvare i cinque Disciplinari Tecnici del “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale” (SQNBA), all’Articolo 1 sostituisce gli allegati 1 e 2 presenti nel Decreto Interministeriale n. 341750 del 02/08/2022 con i seguenti:

  • Allegato 1 “Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione;
  • Allegato 2 “Requisiti per gli Operatori del settore alimentare”.

L’allegato 2 definisce i requisiti specifici destinati agli Operatori del settore alimentare che manipolano o etichettano prodotti alimentari utilizzando i riferimenti all’SQNBA.

 

Elenchiamo di seguito i principali requisiti:

  • Tutti gli Operatori del settore alimentare, ad esclusione degli Operatori della produzione primaria che svolgono attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA, devono essere certificati ai sensi della Catena di Custodia per il SQNBA da un Organismo di Certificazione iscritto nell’elenco tenuto dal MASAF.
  • La Catena di Custodia, di seguito CoC (Chain of Custody), deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore.
  • Gli Operatori del settore alimentare possono richiedere una certificazione di gruppo; gli Operatori aderenti al gruppo svolgono fasi successive e consecutive per la realizzazione del prodotto, o svolgono la stessa attività.
  • Ciascun Operatore del settore alimentare deve identificare i fornitori in possesso di un certificato individuale o di gruppo valido a fronte della CoC del SQNBA per i prodotti di interesse. Inoltre, deve essere definito un metodo per verificare la corrispondenza del materiale in ingresso con quello effettivamente acquistato.
  • L’Operatore del settore alimentare deve documentare la gestione delle non conformità rilevate durante le attività legate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti SQNBA e deve definire una procedura di identificazione dei prodotti non conformi.
  • La documentazione del sistema di CoC deve essere aggiornata, conservata, rintracciabile ed archiviata per un tempo minimo pari alla durata di vita del prodotto più un anno.
  • Per comunicare l’origine certificata a fronte del SQNBA dei prodotti o delle materie prime, non saranno ritenute equivalenti le eventuali altre certificazioni relative alla rintracciabilità di prodotto in possesso dell’Operatore.

 

Il Decreto Interministeriale è entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione avvenuta il giorno 08/11/2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il testo completo del Decreto Interministeriale all’interno della pagina Normativa del nostro sito.


Guida sulle modalità di Certificazione degli Operatori della produzione primaria

Il Decreto Interministeriale n. 563467, emanato il 23/10/2024 dal MASAF e dal Ministero della Salute, oltre ad approvare i cinque Disciplinari Tecnici del “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale” (SQNBA), definisce le modalità di Certificazione dell’Operatore della produzione primaria (allevamento singolo o associato) per l’adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale.

Per ottenere la certificazione, l’azienda deve:

  1. Soddisfare i pre-requisiti fondamentali:
      • In caso di controlli ufficiali di sanità pubblica, non devono essere presenti non conformità aperte relative al benessere animale, alla farmacosorveglianza e alla biosicurezza.
      • È necessario aver effettuato, nei 12 mesi precedenti, una valutazione in autocontrollo del Benessere Animale e della Biosicurezza caricata sulla piattaforma ClassyFarm.
      • È obbligatorio rispettare tutti i “Pre-requisiti SQNBA” indicati nelle checklist Classyfarm di valutazione del Benessere Animale e della Biosicurezza. Tutti gli ITEM definiti “Pre-requisiti SQNBA” devono avere una valutazione almeno accettabile.
  1. Ottenere il “semaforo verde”, verificabile dagli Organismi di Certificazione tramite la piattaforma ClassyFarm.
  2. Presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione iscritto nell’elenco disponibile sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). Dopo aver ricevuto la domanda, l’Organismo di Certificazione verifica la presenza del “semaforo verde” sulla piattaforma ClassyFarm; in caso positivo, accetta la richiesta ed avvia il procedimento di certificazione.
  3. Sostenere un Audit in allevamento condotto da un valutatore dell’Ente di certificazione, che verifica il rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare Tecnico specifico per la specie, l’orientamento produttivo e il metodo di allevamento adottato dall’azienda e relativo Piano dei Controlli.
      • Per superare con successo l’Audit di certificazione non è sufficiente rispettare i “Pre-requisiti SQNBA”, ma soddisfare anche tutti i requisiti previsti dal Disciplinare Tecnico di riferimento applicato e relativo Piano dei Controlli, dotandosi di un sistema documentale e di registrazioni atte a dare evidenza delle attività svolte. A titolo di esempio non esaustivo, l’azienda deve dotarsi di un sistema di tracciabilità dei prodotti, avere un piano di autocontrollo e un sistema di gestione delle non conformità, definire la modalità di gestione degli eventuali prodotti non conformi, ecc…
  1. Rilascio della Certificazione SQNBA se l’Audit viene superato con esito positivo.

 

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il testo completo del Decreto Interministeriale n. 563467 del 23/10/2024 e l’elenco degli Organismi di Certificazione nella sezione Normativa del nostro sito.

 


Disciplinari Tecnici - Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA)

In data 23/10/2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ed il Ministero della Salute hanno emanato il Decreto Interministeriale n. 563467 che approva i requisiti di certificazione (Disciplinari Tecnici) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto, nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA).

 

All’Articolo 2 del Decreto Interministeriale sono approvati i 5 Disciplinari Tecnici declinati per specie animale e per metodo di allevamento come segue:

  1. Disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevamento all’aperto (Allegato 3);
  2. Disciplinare requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla (Allegato 4);
  3. Disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne allevamento stallino (Allegato 5);
  4. Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare (Allegato 6);
  5. Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo (allegato 7).

 

Il Decreto Interministeriale è entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione avvenuta il giorno 08/11/2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Oltre ai testi integrali dei Disciplinari Tecnici allegati al Decreto Interministeriale a cui si può accedere cliccando nei titoli sopra riportati, riassumiamo nella tabella seguente i principali requisiti:

 

DISCIPLINARI
BOVINI DA LATTE IN STALLA
BOVINI DA CARNE ALLEVAMENTO STALLINO
BOVINI ALLEVATI CON RICORSO O INTEGRALMENTE AL PASCOLO
BOVINI IN ALLEVAMENTO FAMILIARE CON O SENZA RICORSO AL PASCOLO
SUINI DA INGRASSO (OLTRE 50 KG) ALLEVAMENTO ALL’APERTO
Campo di applicazione
Allevamenti di bovini da latte con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, nei quali tutti gli animali sono a stabulazione libera per 365 giorni all’anno con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo. Allevamenti di bovini da carne con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo. Allevamenti di bovini da latte e/o da carne con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con ricorso al pascolo. Allevamenti di bovini da latte e/o da carne fino a 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana con:
stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo;
stabulazione fissa nella quale tutti gli animali non in lattazione usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera.
Suini a partire dai 50 Kg allevati all’aperto per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 4 mesi di vita.
MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
Numero di Addetti
Almeno 1 ogni 80 animali (nel caso la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura).
Almeno 1 operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura).
1 operatore ogni 400 animali. Almeno 1 ogni 80 animali (nel caso la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura).
Almeno 1 operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura)
Formazione degli Addetti
Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale biosicurezza e uso prudente del medicinale veterinario da ripetere ogni 3 anni.
Ispezione e controllo degli animali adulti e dei vitelli
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. Durante l’allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate.
Alimentazione
Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo di base (manze-asciutta-lattazione) e composta da alimenti sani. Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani.
Tipologia di Alimentazione
Garantita nelle 24h, se frazionata concentrati somministrati almeno in 2 volte.
Gestione dei pavimenti e delle aree non adibite al decubito
Pavimenti e aree discretamente puliti e gestiti in modo adeguato.
Gestione degli ambienti di stabulazione e/o della lettiera
Ambienti discretamente puliti con ricambio idoneo della lettiera: grigliati puliti e senza accumuli fecali.
Locali ed attrezzature per la mungitura
Gruppi di mungitura puliti, ammessa lieve presenza di feci su pavimenti e muri.
Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi
Almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali, se a vasca 6-7 cm/capo, collocati in zone differenti. Almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali, se a vasca 6 cm/capo.
Numero di posti disponibili in mangiatoia
Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali. <200 kg p.v. ≥0,4 m/capo.
Tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo.
Tra 300 e 400 kg p.v. ≥ 0,6 m/capo.
Tra 400 e 500 kg p.v. ≥ 0,65 m/capo.
> 600 kg p.v. ≥ 0,7 m/capo.
Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali.
Libertà di movimento degli animali
Bovine da latte, in asciutta e nel peri-parto: 6 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
Manze: 3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
<500 Kg p.v. 2,5 m²/capo.
Tra 500 e 600 kg p.v. 3,0 m²/capo.
Tra 600 e 700 kg p.v. 3,5 m²/capo.
Tra 700 e 800 kg p.v. 4,0 m²/capo.
> 800 kg p.v. 4,5 m²/capo.
Vacche nutrici e tori 6,0 m²/capo.
Modalità di calcolo della superficie disponibile per il decubito: nel caso di recinti o box dalla forma simile a un quadrato oppure con fronte mangiatoia disposto sul lato più corto, vanno esclusi circa 1,5 m di profondità; nel caso di fronte mangiatoia lungo almeno 1,5 volte la profondità del recinto va escluso circa 1 m di profondità.
Bovine adulte: 6 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
Manze: 3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
Bovini da carne: 2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg.
Pascolo* Almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo.
Stabulazione Libera
Bovine adulte e vacche nutrici: 6 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
Manze:3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali.
Bovini da carne:2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg.
Stabulazione fissa
Tutti i bovini devono avere a disposizione un’impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.
Pascolo Tutti i bovini devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un’area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l’accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m2/capo.
La superficie minima di stabulazione nell’allevamento all’aperto per suini oltre i 50 kg è pari ad almeno 250 m2/capo, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione ambientale. Nel caso di presenza di ricovero, le superficie minime di stabulazione coperte sono:
Da 51 a 85 kg p.v. ≥ 0,55 m²/capo.
Da 86 a 110 kg p.v. ≥ 0,65 m²/capo.
Oltre 110 kg p.v.≥ 1 m²/capo.
Libertà di movimento vitelli da 8 settimane a 6 mesi
1,70 m²/capo fino a 150 kg p.v.1,90 m²/capo per animali con p.v. tra 150 e 220 kg.

2,00 m²/capo per animali con p.v. superiore a 220 kg.

Libertà di movimento vitelli da 3 a 8 settimane
Recinto con 2 vitelli, con dimensioni minime di 1 m²/capo (lunghezza minima del lato corto 130 cm). **
Pavimentazione della stalla
Pavimentazione idonea e rugosa in tutte le superfici o presenza di lettiera adeguata.
Area infermeria
Locale appositamente preparato e identificato per accogliere animali malati o feriti, munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda. In stalla: locale identificato dotato di lettiera o tappettino confortevole.
Al pascolo (solo se non adiacente all’azienda): presenza di aree di contenimento o cattura, anche mobili. ***
Temperatura e Umidità
Condizioni microclimatiche idonee es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione / aerazione. Per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche. Ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d’acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo.
Gas nocivi
Concentrazioni nei locali di allevamento degli animali adulti:

NH3 < 20 ppm.
CO2 < 3000 ppm.

Illuminazione
Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore.
Sanità della mammella
Media geometrica mobile delle cellule somatiche < 300.000 cell/ml, calcolata su un periodo di tre mesi.
ABMs
Meno del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. Bovine da latte: meno del 10% degli animali con BCS inferiore a 2, o maggiore di 4,25.
Bovini da carne: meno del 10% degli animali con BCS inferiore a 2.
Il numero di animali con BCS < a 2 deve essere inferiore al 7 % dell’effettivo. Qualora superi il 4 % è previsto che l’allevatore analizzi le cause e i fattori di rischio e identifichi ed attui opportune azioni correttive. La stabulazione degli eventuali animali sottopeso (con BCS insufficiente) avviene nell’area infermeria o in un’area separata.
Mortalità annuale Bovini adulti
< 5% < 5% ***
MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
Lotta a roditori e insetti
Presenza ed attuazione di procedure definite ed organiche di lotta agli infestanti.
Controllo dell’acqua
Controllo almeno annuale dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica Batterica Totale.
Accesso visitatori
Tutti i visitatori devono indossare calzari monouso o stivali lasciati in azienda.
Dogana Danese
Sulla base dell’analisi del rischio, l’Operatore ha identificato e documentato le caratteristiche della dogana danese nonché le modalità per la corretta attuazione e mantenimento.
Isolamento e Quarantena
Nel caso di nuova introduzione di suini, deve essere individuata un’area di isolamento destinata al loro controllo e osservazione. Tale area dovrà essere opportunamente separata dal resto dell’allevamento sia strutturalmente che funzionalmente.
MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
Valori di DDD
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l’indirizzo dei bovini da latte.
B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022.
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l’indirizzo dei bovini da carne.
B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022.
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie bovina con indirizzo produttivo latte e/o carne.
B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022.
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per gli allevamenti bovini in stabilimenti di limitata dimensione con indirizzo produttivo latte e/o carne.
B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022.
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie suina con indirizzo produttivo da ingrasso.
B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022.
Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
Almeno 1 volta l’anno.
Test di sensibilità per l’uso di antibiotici
Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro.
Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro Trattamenti con, Polimixine (Colistina), con monitoraggio sanitario annuale che dia evidenza che il trattamento è stato effettuato solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro.
MACROAREA TUTELA DELL’AMBIENTE (AM)
Utilizzo dell’acqua
Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l’uso dell’acqua per il lavaggio delle superfici.
MODALITA’ DI ETICHETTATURA
Modalità di etichettatura
Sistema di allevamento a stabulazione libera. Allevamento in stalla Allevamento con ricorso pascolo

o

Allevamento integrale al pascolo

Allevamento familiare con ricorso al pascolo

o

Allevamento familiare ****

Allevamento all’aperto
* Allevamento a stabulazione libera di bovini da latte o da carne con più di 50 capi allevati nella stessa unità epidemiologica (indipendentemente dalla loro proprietà) dove almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo. Pascolo definito come una superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m2/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato; il pascolo deve essere dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.

** Il requisito “Vitelli da 3 a 8 settimane di vita” è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.

*** Requisiti applicabili ad allevamenti con più di 100 capi.

**** La distinzione tra i due metodi di allevamento è data dall’effettivo ricorso al pascolo nelle modalità previste, indipendentemente dalla stabulazione libera o fissa.

Nella sezione Normativa è presente Il Decreto Interministeriale completo.

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