AGEA con la Circolare n. 28624 del 09/04/2024 disciplina l’applicazione delle sanzioni, ovvero la riduzione o l’esclusione dei pagamenti, in relazione ai regimi per il clima, l’ambiente e il Benessere degli Animali (Ecoschemi).
Relativamente all’ Ecoschema 1, pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il Benessere Animale, il premio spetta agli agricoltori che aderiscono ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo Classyfarm (Ecoschema 1 – Livello 1) o, alternativamente, che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) che, per i soli anni 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare allegato al Decreto Ministeriale n. 690602 del 15/12/2023 (Ecoschema 1 – Livello 2).
In riferimento all’Ecoschema 1 (Livello 1 e Livello 2) AGEA ha stabilito che il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, comporta la sola esclusione dal pagamento del singolo allevamento, come anche chiarito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) con nota prot. n. 160620 del 08/04/2024.
Non è prevista quindi alcuna sanzione, in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dall’Ecoschema 1 (Livello 1 e Livello 2) per gli anni 2023 e 2024, ma solo la perdita del premio.