La PAC 2023-2027 attraverso l’Ecoschema 1 – Livello 2 (pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il Benessere Animale) prevede per gli anni 2023 e 2024 agli allevamenti, i seguenti livelli di sostegno (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024):

  • Bovina da latte e duplice attitudine 240 €/UBA
  • Bovini da carne 240 €/UBA
  • Suini (tutte le categorie) 300 €/UBA

Le UBA (Unità Bestiame Adulto) sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

  • Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni = 1,0 UBA
  • Bovini da sei mesi a due anni = 0,6 UBA
  • Bovini di meno di sei mesi = 0,4 UBA
  • Scrofe riproduttrici > 50 Kg = 0,5 UBA
  • Altri suini = 0,3 UBA

Le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Hanno diritto al premio gli allevamenti di bovini convenzionali (da latte, da carne, a duplice attitudine) e di suini che:

  1. Abbiano effettuato la registrazione/iscrizione nel sistema ClassyFarm;
  2. Rispettano i requisiti previsti dall’Ecoschema 1 – Livello 1, ovvero:
  • Hanno valori di DDD entro la mediana regionale dell’anno precedente;
  • Nel caso i valori di DDD siano superiori alla mediana regionale hanno ottenuto una riduzione del 10% rispetto all’anno precedente;
  1. Aderiscono agli impegni riportati nel “Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo” allegato al Decreto Ministeriale n. 690602 del 15/12/2023. Gli allevamenti garantiscono che gli animali abbiano accesso al pascolo, definita come area con superficie inerbita o oltra copertura vegetale per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni.

La densità del bestiame al pascolo non deve superare le 2 UBA/ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati e le 4 UBA/ettaro nelle altre zone.

NB. Per gli allevamenti biologici non è richiesto il rispetto dei requisiti sopra riportati, idem per gli allevamenti con un massimo di 10 UBA purché rispettino l’obbligo di pascolamento (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).

Possono accedere all’Ecoschema 1 – Livello 2 anche singoli gruppi di animali della stessa specie e orientamento produttivo; a titolo esemplificativo un allevamento di vacche da latte può richiedere il contributo per il solo gruppo di animali che ha accesso al pascolo quali ad esempio la rimonta o le vacche in asciutta.

Nel caso in cui l’allevatore intenda aderire all’ Ecoschema 1 – Livello 1 con un gruppo di animali e all’Ecoschema 1 – Livello 2 con un altro gruppo di animali (della medesima specie e orientamento produttivo), sarà necessario demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.

I terreni destinati al pascolamento devono essere inseriti nella domanda unica dell’azienda richiedente il contributo sulla base di idoneo titolo di conduzione. Nel caso in cui i terreni destinati al pascolamento non siano inseriti nella domanda unica l’azienda richiedente il contributo dovrà comunicare all’Organismo Pagatore il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.

Requisiti da rispettare anno 2025 e successivi

  1. Rispettare i requisiti previsti dall’Ecoschema 1 – Livello 1;
  2. Aderire al Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA);
  3. Rispettare i requisiti dei disciplinari di riferimento oggetto di certificazione da parte degli Organismi di Controllo accreditati.