Il documento di riferimento che disciplina il SQNBA (Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale) è il Decreto Interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, emanato dal Ministero della Salute e dal MIPAAF ora denominato MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste); tale decreto attua quanto previsto dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.
È un decreto “quadro” che indica le procedure da seguire per la definizione dei requisiti di salute e Benessere Animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali; esso disciplina anche le modalità di rilascio della certificazione SQNBA.
Nel decreto sono definite anche le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva possono commercializzare gli animali provenienti da allevamenti certificati e i prodotti di origine animale da essi ottenuti.
Di seguito i concetti cardine del decreto:
- L’adesione al SQNBA è su base volontaria, si applica agli operatori della produzione primaria (allevamenti) e del settore alimentare (aziende di trasformazione dei prodotti di origine animale).
- I soggetti che aderiscono al SQNBA si impegnano a garantire requisiti di salute e Benessere Animale, a ridurre l’uso degli antibiotici e a garantire una maggiore sostenibilità dell’allevamento.
- Le informazioni fornite al consumatore riguardanti il Benessere Animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario, devono avvenire in conformità a quanto previsto del decreto, relativamente alla produzione e commercializzazione di animali e prodotti di origine animale da essi derivati.
- I soggetti che aderiscono al SQNBA si impegnano a garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione, il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto, adottando misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio tra animali e prodotti di origine animale certificati SQNBA, rispetto a quelli non certificati.
- La domanda di adesione al SQNBA deve essere presentata da un operatore della produzione primaria (allevamento) o da un operatore del settore alimentare (azienda di trasformazione) ad un organismo di certificazione scelto tra quelli presenti nell’elenco disponibile sul sito istituzionale del MASAF.
- L’Organismo di Certificazione, attraverso verifiche documentali e in situ, valuta la conformità dei richiedenti la certificazione SQNBA; tali valutazioni includono l’idoneità delle procedure di gestione dell’azienda, la verifica della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA, di mantenere l’identificazione e la tracciabilità degli animali e dei prodotti lungo la filiera. L’Organismo di Certificazione valuta inoltre le registrazioni a supporto dell’intero processo e verifica il corretto uso delle informazioni relative all’etichettatura.
- L’Organismo di Certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare. L’elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA viene reso disponibile anche sul sito del MASAF.
- La commercializzazione e l’etichettatura degli animali e dei prodotti alimentari da essi ottenuti devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal decreto, lo stesso vale per le informazioni fornite ai consumatori.