In data 23/10/2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ed il Ministero della Salute hanno emanato il Decreto Interministeriale n. 563467 che approva i requisiti di certificazione (Disciplinari Tecnici) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto, nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA).
All’Articolo 2 del Decreto Interministeriale sono approvati i 5 Disciplinari Tecnici declinati per specie animale e per metodo di allevamento come segue:
- Disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevamento all’aperto (Allegato 3);
- Disciplinare requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla (Allegato 4);
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne allevamento stallino (Allegato 5);
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare (Allegato 6);
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo (allegato 7).
Il Decreto Interministeriale è entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione avvenuta il giorno 08/11/2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Oltre ai testi integrali dei Disciplinari Tecnici allegati al Decreto Interministeriale a cui si può accedere cliccando nei titoli sopra riportati, riassumiamo nella tabella seguente i principali requisiti:
DISCIPLINARI | BOVINI DA LATTE IN STALLA | BOVINI DA CARNE ALLEVAMENTO STALLINO | BOVINI ALLEVATI CON RICORSO O INTEGRALMENTE AL PASCOLO | BOVINI IN ALLEVAMENTO FAMILIARE | SUINI DA INGRASSO (OLTRE 50 KG) ALLEVAMENTO ALL’ APERTO |
Campo di Applicazione | Allevamenti di bovini da latte con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, nei quali tutti gli animali sono a stabulazione libera per 365 giorni all’anno con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo. | Allevamenti di bovini da carne con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo. | Allevamenti di bovini da latte e/o da carne con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con ricorso al pascolo. |
Allevamenti di bovini da latte e/o da carne fino a 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana con: - stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo; - stabulazione fissa nella quale tutti gli animali non in lattazione usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera. |
Suini a partire dai 50 Kg allevati all’aperto per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 4 mesi di vita. |
MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA) | |||||
Numero di Addetti | Almeno 1 ogni 80 animali (nel caso la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura). Almeno 1 operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura). | 1 operatore ogni 400 animali. | Almeno 1 ogni 80 animali (nel caso la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura). Almeno 1 operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura). | --- | --- |
Formazione degli Addetti | Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale biosicurezza e uso prudente del medicinale veterinario da ripetere ogni 3 anni. | ||||
Ispezione e controllo degli animali adulti e dei vitelli | Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. | Durante l’allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. | --- | ||
Alimentazione | Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo di base (manze-asciutta-lattazione) e composta da alimenti sani. | Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani. | --- | --- | --- |
Tipologia di Alimentazione | Garantita nelle 24h, se frazionata concentrati somministrati almeno in 2 volte. | --- | --- | --- | |
Alimentazione | Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo di base (manze-asciutta-lattazione) e composta da alimenti sani. | Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani. | --- | --- | --- |
Tipologia di Alimentazione | Garantita nelle 24h, se frazionata concentrati somministrati almeno in 2 volte. | --- | --- | --- | |
Gestione dei pavimenti e delle aree non adibite al decubito | Pavimenti e aree discretamente puliti e gestiti in modo adeguato. | --- | --- | --- | |
Gestione degli ambienti di stabulazione e/o della lettiera | Ambienti discretamente puliti con ricambio idoneo della lettiera: grigliati puliti e senza accumuli fecali. | --- | --- | --- | |
Locali ed attrezzature per la mungitura. | Gruppi di mungitura puliti, ammessa lieve presenza di feci su pavimenti e muri. | --- | --- | --- | --- |
Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi | Almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali, se a vasca 6-7 cm/capo, collocati in zone differenti. | Almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali, se a vasca 6 cm/capo. | --- | --- | --- |
Numero di posti disponibili in mangiatoia | Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali. |
< 200 kg p.v. ≥ 0,4 m/capo. Tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo. Tra 300 e 400 kg p.v. ≥ 0,6 m/capo. Tra 400 e 500 kg p.v. ≥ 0,65 m/capo. > 600 kg p.v. ≥ 0,7 m/capo. Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali. |
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Libertà di movimento degli animali |
Bovine da latte, in asciutta e nel peri-parto:
6 m²/capo o
N. cuccette > 90% n. Animali. Manze: 3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali. |
< 500 Kg p.v. 2,5 m²/capo. Tra 500 e 600 kg p.v. 3,0 m²/capo. Tra 600 e 700 kg p.v. 3,5 m²/capo. Tra 700 e 800 kg p.v. 4,0 m²/capo. > 800 kg p.v. 4,5 m²/capo; Vacche nutrici e tori 6,0 m²/capo. Modalità di calcolo della superficie disponibile per il decubito: nel caso di recinti o box dalla forma simile a un quadrato oppure con fronte mangiatoia disposto sul lato più corto, vanno esclusi circa 1,5 m di profondità; nel caso di fronte mangiatoia lungo almeno 1,5 volte la profondità del recinto va escluso circa 1 m di profondità. |
Bovine adulte:
6 m²/capo o
N. cuccette > 90% n. Animali. Manze: 3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali. Bovini da carne: 2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg. Pascolo* Almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo. |
Stabulazione Libera Bovine adulte e vacche nutrici: 6 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali. Manze: 3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali. Bovini da carne: 2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg. Stabulazione fissa Tutti i bovini devono avere a disposizione un’impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio. Pascolo Tutti i bovini devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un’area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l’accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m2/capo. |
La superficie minima di stabulazione nell’allevamento all’aperto per suini oltre i 50 kg è pari ad almeno 250 m2/capo, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione ambientale.
Nel caso di presenza di ricovero, le superficie minime di stabulazione coperte sono: Da 51 a 85 kg p.v. ≥ 0,55 m²/capo. Da 86 a 110 kg p.v. ≥ 0,65 m²/capo. Oltre 110 kg p.v. ≥ 1 m²/capo. |
Libertà di movimento vitelli da 8 settimane a 6 mesi |
1,70 m²/capo fino a 150 kg p.v. 1,90 m²/capo per animali con p.v. tra 150 e 220 kg. 2,00 m²/capo per animali con p.v. superiore a 220 kg. |
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Libertà di movimento vitelli da 3 a 8 settimane. | Recinto con 2 vitelli, con dimensioni minime di 1 m²/capo (lunghezza minima del lato corto 130 cm). ** | --- | |||
Pavimentazione della stalla | Pavimentazione idonea e rugosa in tutte le superfici o presenza di lettiera adeguata. | --- | |||
Area Infermeria | Locale appositamente preparato e identificato per accogliere animali malati o feriti, munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda. |
In stalla: locale identificato dotato di lettiera o tappettino confortevole. Al pascolo (solo se non adiacente all’azienda): presenza di aree di contenimento o cattura, anche mobili. *** |
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Temperatura e Umidità | Condizioni microclimatiche idonee es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione / aerazione. Per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche. | --- | --- | Ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d'acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo. | |
Gas Nocivi | Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. | --- | --- | --- | |
Illuminazione | Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. | --- | --- | --- | |
Sanità della mammella | Media geometrica mobile delle cellule somatiche < 300.000 cell/ml, calcolata su un periodo di tre mesi. | --- | --- | --- | --- |
ABMs | --- | Meno del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. |
Bovine da latte:
< 10% animali con BCS < 2 o > 4,25. Bovini da carne: < 10% animali con BCS < 2. |
Il numero di animali con BCS < a 2 deve essere inferiore al 7 % dell’effettivo. Qualora superi il 4 % è previsto che l’allevatore analizzi le cause e i fattori di rischio e identifichi ed attui opportune azioni correttive. La stabulazione degli eventuali animali sottopeso (con BCS insufficiente) avviene nell’area infermeria o in un’area separata. | |
Mortalità annuale Bovini adulti | < 5% | --- | < 5% *** | --- | --- |
MACROAREA BIOSICUREZZA (BS) | |||||
Lotta a roditori e insetti | Presenza ed attuazione di procedure definite ed organiche di lotta agli infestanti. | --- | |||
Controllo dell’acqua | Controllo almeno annuale dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica Batterica Totale. | --- | |||
Accesso Visitatori | Tutti i visitatori devono indossare calzari monouso o stivali lasciati in azienda. | --- | |||
Dogana Danese | --- | --- | --- | --- | Sulla base dell’analisi del rischio, l’Operatore ha identificato e documentato le caratteristiche della dogana danese nonché le modalità per la corretta attuazione e mantenimento. |
Isolamento e Quarantena | --- | --- | --- | --- | Nel caso di nuova introduzione di suini, deve essere individuata un’area di isolamento destinata al loro controllo e osservazione. Tale area dovrà essere opportunamente separata dal resto dell’allevamento sia strutturalmente che funzionalmente. |
MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV) | |||||
Valori di DDD |
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l’indirizzo dei bovini da latte. B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022. |
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l’indirizzo dei bovini da carne. B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022. |
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie bovina con indirizzo produttivo latte e/o carne. B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022. |
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per gli allevamenti bovini in stabilimenti di limitata dimensione con indirizzo produttivo latte e/o carne. B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022. |
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie suina con indirizzo produttivo da ingrasso. B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022. |
Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale | Almeno 1 volta l’anno. | ||||
Test di sensibilità per l’uso di antibiotici | Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. |
Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro | Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro | Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro | Trattamenti con, Polimixine (Colistina), con monitoraggio sanitario annuale che dia evidenza che il trattamento è stato effettuato solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | |
MACROAREA TUTELA DELL’AMBIENTE (AM) | |||||
Utilizzo dell’acqua | Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l’uso dell’acqua per il lavaggio delle superfici. | --- | --- | ||
MODALITA’ DI ETICHETTATURA | |||||
Modalità di etichettatura | Sistema di allevamento a stabulazione libera | Allevamento in stalla |
Allevamento con ricorso pascolo o Allevamento integrale al pascolo |
Allevamento familiare con ricorso al pascolo o Allevamento familiare **** |
Allevamento all’aperto |
* Allevamento a stabulazione libera di bovini da latte o da carne con più di 50 capi allevati nella stessa unità epidemiologica (indipendentemente dalla loro proprietà) dove almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo.
Pascolo definito come una superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m2/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato; il pascolo deve essere dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località. ** Il requisito “Vitelli da 3 a 8 settimane di vita” è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare. *** Requisiti applicabili ad allevamenti con più di 100 capi. **** La distinzione tra i due metodi di allevamento è data dall’effettivo ricorso al pascolo nelle modalità previste, indipendentemente dalla stabulazione libera o fissa. |
Nella sezione Normativa è presente Il Decreto Interministeriale completo.