In data 23/10/2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ed il Ministero della Salute hanno emanato il Decreto Interministeriale n. 563467 che approva i requisiti di certificazione (Disciplinari Tecnici) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto, nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA).
All’Articolo 2 del Decreto Interministeriale sono approvati i 5 Disciplinari Tecnici declinati per specie animale e per metodo di allevamento come segue:
- Disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevamento all’aperto (Allegato 3);
- Disciplinare requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla (Allegato 4);
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne allevamento stallino (Allegato 5);
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare (Allegato 6);
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo (allegato 7).
Il Decreto Interministeriale è entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione avvenuta il giorno 08/11/2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Oltre ai testi integrali dei Disciplinari Tecnici allegati al Decreto Interministeriale a cui si può accedere cliccando nei titoli sopra riportati, riassumiamo nella tabella seguente i principali requisiti:
DISCIPLINARI |
BOVINI DA LATTE IN STALLA |
BOVINI DA CARNE ALLEVAMENTO STALLINO |
BOVINI ALLEVATI CON RICORSO O INTEGRALMENTE AL PASCOLO |
BOVINI IN ALLEVAMENTO FAMILIARE CON O SENZA RICORSO AL PASCOLO |
SUINI DA INGRASSO (OLTRE 50 KG) ALLEVAMENTO ALL’APERTO |
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Campo di applicazione |
Allevamenti di bovini da latte con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, nei quali tutti gli animali sono a stabulazione libera per 365 giorni all’anno con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo. | Allevamenti di bovini da carne con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo. | Allevamenti di bovini da latte e/o da carne con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con ricorso al pascolo. | Allevamenti di bovini da latte e/o da carne fino a 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana con: – stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo; – stabulazione fissa nella quale tutti gli animali non in lattazione usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera. |
Suini a partire dai 50 Kg allevati all’aperto per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 4 mesi di vita. | |
MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA) |
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Numero di Addetti |
Almeno 1 ogni 80 animali (nel caso la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura). Almeno 1 operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura). |
1 operatore ogni 400 animali. | Almeno 1 ogni 80 animali (nel caso la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura). Almeno 1 operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura) |
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Formazione degli Addetti |
Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale biosicurezza e uso prudente del medicinale veterinario da ripetere ogni 3 anni. | |||||
Ispezione e controllo degli animali adulti e dei vitelli |
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. | Durante l’allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. | — | |||
Alimentazione |
Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo di base (manze-asciutta-lattazione) e composta da alimenti sani. | Presenza di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani. | — | — | — | |
Tipologia di Alimentazione |
Garantita nelle 24h, se frazionata concentrati somministrati almeno in 2 volte. | — | — | — | ||
Gestione dei pavimenti e delle aree non adibite al decubito |
Pavimenti e aree discretamente puliti e gestiti in modo adeguato. | — | — | — | ||
Gestione degli ambienti di stabulazione e/o della lettiera |
Ambienti discretamente puliti con ricambio idoneo della lettiera: grigliati puliti e senza accumuli fecali. | — | — | — | ||
Locali ed attrezzature per la mungitura |
Gruppi di mungitura puliti, ammessa lieve presenza di feci su pavimenti e muri. | — | — | — | — | |
Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi |
Almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali, se a vasca 6-7 cm/capo, collocati in zone differenti. | Almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali, se a vasca 6 cm/capo. | — | — | — | |
Numero di posti disponibili in mangiatoia |
Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali. | <200 kg p.v. ≥0,4 m/capo. Tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo. Tra 300 e 400 kg p.v. ≥ 0,6 m/capo. Tra 400 e 500 kg p.v. ≥ 0,65 m/capo. > 600 kg p.v. ≥ 0,7 m/capo. Razioni con unifeed più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; razioni frazionate 100% degli animali. |
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Libertà di movimento degli animali |
Bovine da latte, in asciutta e nel peri-parto: 6 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali. Manze: 3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali. |
<500 Kg p.v. 2,5 m²/capo. Tra 500 e 600 kg p.v. 3,0 m²/capo. Tra 600 e 700 kg p.v. 3,5 m²/capo. Tra 700 e 800 kg p.v. 4,0 m²/capo. > 800 kg p.v. 4,5 m²/capo. Vacche nutrici e tori 6,0 m²/capo. Modalità di calcolo della superficie disponibile per il decubito: nel caso di recinti o box dalla forma simile a un quadrato oppure con fronte mangiatoia disposto sul lato più corto, vanno esclusi circa 1,5 m di profondità; nel caso di fronte mangiatoia lungo almeno 1,5 volte la profondità del recinto va escluso circa 1 m di profondità. |
Bovine adulte: 6 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali. Manze: 3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali. Bovini da carne: 2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg. Pascolo* Almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo. |
Stabulazione Libera Bovine adulte e vacche nutrici: 6 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali. Manze:3,5 m²/capo o N. cuccette > 90% n. Animali. Bovini da carne:2,5 m²/capo fino a 400 kg + 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg. Stabulazione fissa Tutti i bovini devono avere a disposizione un’impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio. Pascolo Tutti i bovini devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un’area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l’accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m2/capo. |
La superficie minima di stabulazione nell’allevamento all’aperto per suini oltre i 50 kg è pari ad almeno 250 m2/capo, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione ambientale. Nel caso di presenza di ricovero, le superficie minime di stabulazione coperte sono: Da 51 a 85 kg p.v. ≥ 0,55 m²/capo. Da 86 a 110 kg p.v. ≥ 0,65 m²/capo. Oltre 110 kg p.v.≥ 1 m²/capo. |
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Libertà di movimento vitelli da 8 settimane a 6 mesi |
1,70 m²/capo fino a 150 kg p.v.1,90 m²/capo per animali con p.v. tra 150 e 220 kg.
2,00 m²/capo per animali con p.v. superiore a 220 kg. |
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Libertà di movimento vitelli da 3 a 8 settimane |
Recinto con 2 vitelli, con dimensioni minime di 1 m²/capo (lunghezza minima del lato corto 130 cm). ** | — | ||||
Pavimentazione della stalla |
Pavimentazione idonea e rugosa in tutte le superfici o presenza di lettiera adeguata. | — | ||||
Area infermeria |
Locale appositamente preparato e identificato per accogliere animali malati o feriti, munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda. | In stalla: locale identificato dotato di lettiera o tappettino confortevole. Al pascolo (solo se non adiacente all’azienda): presenza di aree di contenimento o cattura, anche mobili. *** |
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Temperatura e Umidità |
Condizioni microclimatiche idonee es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione / aerazione. Per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche. | — | — | Ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d’acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo. | ||
Gas nocivi |
Concentrazioni nei locali di allevamento degli animali adulti:
NH3 < 20 ppm. |
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Illuminazione |
Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. | — | — | — | ||
Sanità della mammella |
Media geometrica mobile delle cellule somatiche < 300.000 cell/ml, calcolata su un periodo di tre mesi. | — | — | — | — | |
ABMs |
— | Meno del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. | Bovine da latte:< < 10% animali con BCS < 2 o > 4,25. Bovini da carne:< < 10% animali con BCS < 2. |
Il numero di animali con BCS < a 2 deve essere inferiore al 7 % dell’effettivo. Qualora superi il 4 % è previsto che l’allevatore analizzi le cause e i fattori di rischio e identifichi ed attui opportune azioni correttive. La stabulazione degli eventuali animali sottopeso (con BCS insufficiente) avviene nell’area infermeria o in un’area separata. | ||
Mortalità annuale Bovini adulti |
< 5% | — | < 5% *** | — | — | |
MACROAREA BIOSICUREZZA (BS) |
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Lotta a roditori e insetti |
Presenza ed attuazione di procedure definite ed organiche di lotta agli infestanti. | — | ||||
Controllo dell’acqua |
Controllo almeno annuale dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica Batterica Totale. | — | ||||
Accesso visitatori |
Tutti i visitatori devono indossare calzari monouso o stivali lasciati in azienda. | — | ||||
Dogana Danese |
— | — | — | — | Sulla base dell’analisi del rischio, l’Operatore ha identificato e documentato le caratteristiche della dogana danese nonché le modalità per la corretta attuazione e mantenimento. | |
Isolamento e Quarantena |
— | — | — | — | Nel caso di nuova introduzione di suini, deve essere individuata un’area di isolamento destinata al loro controllo e osservazione. Tale area dovrà essere opportunamente separata dal resto dell’allevamento sia strutturalmente che funzionalmente. | |
MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV) |
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Valori di DDD |
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l’indirizzo dei bovini da latte. B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022. |
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l’indirizzo dei bovini da carne. B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022. |
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie bovina con indirizzo produttivo latte e/o carne. B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022. |
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per gli allevamenti bovini in stabilimenti di limitata dimensione con indirizzo produttivo latte e/o carne. B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022. |
A) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell’Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie suina con indirizzo produttivo da ingrasso. B) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all’anno 2022. |
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Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale |
Almeno 1 volta l’anno. | |||||
Test di sensibilità per l’uso di antibiotici |
Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Fluorchinoloni, Cefalosporine di III-IV generazione, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | |
Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro | Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro | Trattamenti con Macrolidi per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro | Trattamenti con, Polimixine (Colistina), con monitoraggio sanitario annuale che dia evidenza che il trattamento è stato effettuato solo a seguito di test di valutazione della sensibilità in vitro. | ||
MACROAREA TUTELA DELL’AMBIENTE (AM) |
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Utilizzo dell’acqua |
Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l’uso dell’acqua per il lavaggio delle superfici. | — | — | |||
MODALITA’ DI ETICHETTATURA |
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Modalità di etichettatura |
Sistema di allevamento a stabulazione libera. | Allevamento in stalla | Allevamento con ricorso pascolo
o Allevamento integrale al pascolo |
Allevamento familiare con ricorso al pascolo
o Allevamento familiare **** |
Allevamento all’aperto | |
* Allevamento a stabulazione libera di bovini da latte o da carne con più di 50 capi allevati nella stessa unità epidemiologica (indipendentemente dalla loro proprietà) dove almeno il 30% degli animali ha accesso al pascolo per 60 gg/anno; in alternativa allevamento integrale al pascolo. Pascolo definito come una superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m2/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato; il pascolo deve essere dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.
** Il requisito “Vitelli da 3 a 8 settimane di vita” è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare. *** Requisiti applicabili ad allevamenti con più di 100 capi. **** La distinzione tra i due metodi di allevamento è data dall’effettivo ricorso al pascolo nelle modalità previste, indipendentemente dalla stabulazione libera o fissa. |
Nella sezione Normativa è presente Il Decreto Interministeriale completo.