Area SQNBA
Il SQNBA è rivolto agli Operatori della produzione primaria (Allevamenti) sia in forma singola che associata e agli Operatori del settore alimentare (Aziende Agroalimentari) sia singolarmente che attraverso un “Gruppo di operatori del settore alimentare” (Rif. Art. 4 del Decreto Interministeriale n. 341750 del 02/08/2022).
Possono richiedere la certificazione SQNBA gli allevamenti di:
- Bovine da latte e a duplice attitudine;
- Bovini da carne;
- Suini da ingrasso allevati all’aperto.
Fino al 31/12/2024 possono accedere al premio PAC previsto dall’Ecoschema 1 – Livello 2 gli allevamenti che rispettano quanto previsto dall’Ecoschema 1 – Livello 1 ed i requisiti di pascolamento indicati nel disciplinare di qualità allegato al Decreto Ministeriale n. 690602 del 15/12/2023.
Nello specifico gli allevamenti devono garantire che gli animali abbiano accesso al pascolo, definita come area con superficie inerbita o oltra copertura vegetale per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni. La densità del bestiame al pascolo non deve superare le 2 UBA/ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati e le 4 UBA/ettaro nelle altre zone.
Dal 2025 possono accedere al premio PAC previsto dall’Ecoschema 1 – Livello 2 gli allevamenti certificati SQNBA secondo il “Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo” (allegato 7). Nell’ approfondimento “Guida sulle modalità di certificazione degli Operatori della produzione primaria” sono descritte le modalità con cui richiedere la certificazione.
Sì, fino al 31/12/2024 è possibile accedere al premio previsto dall’Ecoschema 1 – Livello 2 con un solo gruppo di animali (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).
Alcuni casi esemplificativi: un allevamento di vacche da latte può richiedere il contributo per il solo gruppo di animali che ha accesso al pascolo quali ad esempio la rimonta o le vacche in asciutta; un allevamento di bovini da carne con la linea vacca-vitello può richiedere il contributo solo per la linea vacca vitello se allevata al pascolo.
No, la Certificazione SQNBA è su base volontaria e l’adesione al SQNBA sarà obbligatoria per gli anni di domanda PAC dal 2025 e successivi solo per gli allevamenti che faranno richiesta di accesso all’Ecoschema 1 – Livello 2.
La domanda di adesione al SQNBA dovrà essere presentata ad uno degli Organismi di Certificazione accreditati il cui elenco sarà disponibile sul sito del MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) a partire dai primi mesi del 2025.
I controlli saranno effettuati annualmente dall’Organismo di Certificazione accreditato scelto dall’azienda.
Area PAC
L’Ecoschema 1 – Livello 1 prevede un premio per gli allevamenti che riducono l’uso di antimicrobici. Dall’anno di domanda 2024 hanno diritto al premio gli allevamenti che al 31 dicembre di ogni anno rispettano i valori di DDD riportati nel Decreto Interministeriale n. 353015 del 02/08/2024, ovvero sinteticamente:
1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore della baseline riportata nel Decreto Interministeriale n. 353015 del 02/08/2024 (vedasi approfondimento dedicato);
2) hanno valori DDD superiori alla baseline ma con una riduzione del 10% rispetto all’ anno 2022.
Per gli anni 2023 e 2024 l’Ecoschema 1 – Livello 2 prevede un premio (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024) per gli allevamenti che oltre a ridurre l’uso di antimicrobici garantiscono l’accesso al pascolo per almeno 60 giorni a seconda della specie animale ed orientamento produttivo. La densità del bestiame al pascolo non deve superare le 2 UBA/ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati e le 4 UBA/ettaro nelle altre zone.
A partire dal 2025 tale premio spetta agli allevamenti certificati SQNBA secondo il “Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo” (allegato 7). Nell’approfondimento “Guida sulle modalità di certificazione degli Operatori della produzione primaria” sono descritte le modalità con cui richiedere la certificazione.
No, i due premi non sono cumulabili (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).
No, un allevamento in quanto certificato biologico ha diritto ai premi previsti dall’Ecoschema 1 – livello 2 senza dover aderire al SQNBA (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).
Per gli anni di domanda 2023 e 2024 le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria.
Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).
Per gli anni 2023 e 2024 i terreni destinati al pascolamento devono essere inseriti nella domanda unica dell’azienda richiedente il contributo sulla base di idoneo titolo di conduzione.
Nel caso in cui i terreni destinati al pascolamento non siano inseriti nella domanda unica l’azienda richiedente il contributo dovrà comunicare all’Organismo Pagatore il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).
L’azienda deve comunicare entro i termini definiti dall’Organismo Pagatore le seguenti informazioni (Rif. Circolare AGEA n. 6893 del 25/01/2024 e Nota integrativa AGEA n. 6894 del 25/01/2024):
- Codice allevamento;
- Orientamento dell’allevamento (esempio: allevamento di “bovini” orientamento produttivo “vacche da latte”);
- Numero di capi che hanno pascolato, distinto per classe animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi) *;
- Periodo di pascolamento (data inizio e data fine).
*La dichiarazione del numero di capi deve essere prodotta dagli allevatori che richiederanno il contributo per una parte degli animali presenti in allevamento; viceversa, la richiesta si intenderà riferita a tutti i capi dell’allevamento.
La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN.
La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024.
Si, nel caso in cui l’allevatore intenda aderire all’ Ecoschema 1 – Livello 1 con un gruppo di animali e all’Ecoschema 1 – Livello 2 con un altro gruppo di animali (della medesima specie e orientamento produttivo), sarà necessario demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2 (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).
No, per gli anni 2023 e 2024 non sono previste sanzioni per l’Ecoschema 1 (Livello 1 e Livello 2) ma la sola esclusione dal pagamento del premio. (Rif. Circolare AGEA n. 28624 del 09/04/2024).