Area SQNBA

Il SQNBA è rivolto agli Operatori della produzione primaria (Allevamenti) sia in forma singola che associata e agli Operatori del settore alimentare (Aziende Agroalimentari) sia singolarmente che attraverso un “Gruppo di operatori del settore alimentare” (Rif. Art. 4 del Decreto Interministeriale n. 341750 del 02/08/2022).

Possono richiedere la certificazione SQNBA gli allevamenti di:

  • Bovine da latte e a duplice attitudine;
  • Bovini da carne;
  • Suini da ingrasso allevati all’aperto.

Possono accedere al premio PAC previsto dall’Ecoschema 1 – Livello 2, secondo quanto riportato nella Circolare AGEA n. 96325 del 19/12/2024. gli allevamenti certificati SQNBA per i seguenti Disciplinari:

  • “Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo” (allegato 7);

o

  • “Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare con ricorso al pascolo”  (allegato 6)

Nell’approfondimento “Guida sulle modalità di certificazione degli Operatori della produzione primaria” sono descritte le modalità con cui richiedere la certificazione.

No, la Certificazione SQNBA è su base volontaria e l’adesione al SQNBA sarà obbligatoria per gli anni di domanda PAC dal 2025 e successivi solo per gli allevamenti che faranno richiesta di accesso all’Ecoschema 1 – Livello 2, secondo quanto previsto dalla Circolare AGEA n. 96325 del 19/12/2024.

“La formazione degli addetti in tema “benessere animale” è prevista da un corso specifico, facoltativo, come da nota del Ministero della salute relativa alla formazione sul benessere animale (nota DGSAF prot. n. 17996 del 11/07/2023).

Invece, la parte formativa su biosicurezza e uso prudente del medicinale veterinario è obbligatoria per tutti gli operatori come previsto dal Decreto Ministeriale 6 settembre 2023.” (Fonte: MASAF)

La domanda di adesione al SQNBA dovrà essere presentata ad uno degli Organismi di Certificazione accreditati il cui elenco sarà disponibile sul sito del MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) a partire dai primi mesi del 2025.

I controlli saranno effettuati annualmente dall’Organismo di Certificazione accreditato scelto dall’azienda.

Area PAC

L’Ecoschema 1 – Livello 1 prevede un premio per gli allevamenti che riducono l’uso di antimicrobici. Dall’anno di domanda 2024 hanno diritto al premio gli allevamenti che al 31 dicembre di ogni anno rispettano i valori di DDD riportati nel Decreto Interministeriale n. 353015 del 02/08/2024, ovvero sinteticamente:

1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore della baseline riportata nel Decreto Interministeriale n. 353015 del 02/08/2024 (vedasi approfondimento dedicato);

2) hanno valori DDD superiori alla baseline ma con una riduzione del 10% rispetto all’ anno 2022.

Il premio previsto dall’Ecoschema 1 – Livello 2, secondo quanto riportato nella Circolare AGEA n. 96325 del 19/12/2024. spetta agli allevamenti certificati SQNBA per i seguenti Disciplinari:

  • “Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo” (allegato 7);

o

  • “Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare con ricorso al pascolo”  (allegato 6)

Nell’approfondimento “Guida sulle modalità di certificazione degli Operatori della produzione primaria” sono descritte le modalità con cui richiedere la certificazione.

No, un allevamento in quanto certificato biologico ha diritto ai premi previsti dall’Ecoschema 1 – livello 2 senza dover aderire al SQNBA (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).

L’azienda deve comunicare entro i termini definiti dall’Organismo Pagatore le seguenti informazioni (Rif. Circolare AGEA n. 6893 del 25/01/2024 e Nota integrativa AGEA n. 6894 del 25/01/2024):

  • Codice allevamento;
  • Orientamento dell’allevamento (esempio: allevamento di “bovini” orientamento produttivo “vacche da latte”);
  • Numero di capi che hanno pascolato, distinto per classe animale (0-6 mesi / 6-24 mesi / oltre 24 mesi) *;
  • Periodo di pascolamento (data inizio e data fine).

*La dichiarazione del numero di capi deve essere prodotta dagli allevatori che richiederanno il contributo per una parte degli animali presenti in allevamento; viceversa, la richiesta si intenderà riferita a tutti i capi dell’allevamento.

La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN.

La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024.

Si, nel caso in cui l’allevatore intenda aderire all’ Ecoschema 1 – Livello 1 con un gruppo di animali e all’Ecoschema 1 – Livello 2 con un altro gruppo di animali (della medesima specie e orientamento produttivo), sarà necessario demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2 (Rif. Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024).

No, per gli anni 2023 e 2024 non sono previste sanzioni per l’Ecoschema 1 (Livello 1 e Livello 2) ma la sola esclusione dal pagamento del premio. (Rif. Circolare AGEA n. 28624 del 09/04/2024).